C’è un dettaglio che spesso passa inosservato nei primi giorni di lavoro, quando tutto sembra ancora provvisorio e informale: la firma del contratto. Eppure, proprio quel passaggio può cambiare radicalmente il destino di un rapporto professionale.
Una recente decisione del Tribunale di Roma riporta al centro una regola che nel diritto del lavoro italiano esiste da tempo, ma che continua a essere sottovalutata sia da chi assume sia da chi viene assunto.
Quando manca la firma, il termine non esiste
La pronuncia – la n. 1643 del 2026 – chiarisce senza ambiguità un punto cruciale: se il lavoratore inizia a lavorare senza aver firmato un contratto a tempo determinato, quel rapporto nasce automaticamente come tempo indeterminato.
Non si tratta di un’interpretazione estensiva, ma dell’applicazione rigorosa di un principio giuridico preciso: il lavoro stabile è la regola, mentre il termine rappresenta un’eccezione che deve essere dimostrata in modo formale.
Nel sistema normativo italiano, il contratto a tempo determinato non può basarsi su accordi verbali o intese implicite. La legge richiede espressamente la forma scritta, senza la quale la durata del rapporto non ha alcun valore giuridico. Questo significa che, anche se datore e lavoratore si accordano per pochi mesi, quell’intesa non è sufficiente se non viene formalizzata prima dell’inizio dell’attività.

Quello che pochi sanno – odcec.vicenza.it
La conseguenza è tutt’altro che teorica. In assenza di un documento firmato, il rapporto viene considerato sin dall’origine come a tempo indeterminato, con tutte le tutele che ne derivano. Non conta ciò che le parti pensavano o si erano dette: ciò che non è scritto, semplicemente non esiste.
Il momento della firma fa la differenza
Un altro aspetto che emerge con forza dalla sentenza riguarda il tempismo. Non basta che il contratto esista: deve essere firmato prima o al massimo contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa. Anche un ritardo di pochi giorni può risultare decisivo.
Se un lavoratore comincia a lavorare e firma il contratto successivamente, quel documento non può sanare la situazione iniziale. Il rapporto, già avviato, viene inquadrato come stabile fin dal primo giorno. È un punto che molti ignorano, ma che nei contenziosi fa spesso la differenza.
In questi casi, l’onere della prova ricade sul datore di lavoro, che deve dimostrare che la firma è avvenuta nei tempi corretti. In assenza di tale prova, la conversione del contratto diventa inevitabile.
UniLav e comunicazioni: perché non bastano
Tra le convinzioni più diffuse c’è quella secondo cui la comunicazione obbligatoria ai centri per l’impiego – il cosiddetto modello UniLav – possa sostituire il contratto. La sentenza del Tribunale di Roma smonta definitivamente questa idea.
L’UniLav ha una funzione esclusivamente amministrativa: serve a informare gli enti dell’avvio del rapporto, ma non rappresenta un accordo tra le parti. Manca infatti un elemento essenziale: la firma del lavoratore. Senza questo requisito, non può essere considerato valido per stabilire la durata del rapporto.
Di fatto, si tratta di una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, utile ai fini burocratici ma priva di valore contrattuale. Non può quindi giustificare un termine né sostituire un contratto scritto.








