La nuova Legge PMI introduce un passaggio chiave nella disciplina del lavoro agile: la sicurezza si concentra sull’informativa scritta, che diventa il fulcro degli obblighi del datore di lavoro. Un cambiamento che ha impatti concreti sull’organizzazione aziendale e sulla gestione dei rischi.
Con l’entrata in vigore della
L. 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore interviene in modo diretto sul
D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando e chiarendo un principio già emerso negli ultimi anni: nel lavoro agile, la tutela della salute e sicurezza passa principalmente attraverso un’informazione strutturata, documentata e continuativa.
La centralità dell’informativa scritta nel lavoro agile
Il nuovo
comma 7-bis dell’art. 3 del Testo Unico stabilisce che tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile siano assolti mediante la consegna di un’
informativa scritta annuale, contenente i rischi generali e specifici legati alla prestazione.
Si tratta di una svolta significativa: il legislatore chiarisce in modo esplicito che, in contesti non controllabili dal datore di lavoro, come l’abitazione o altri luoghi scelti dal lavoratore, la prevenzione non può basarsi su interventi diretti, ma su
consapevolezza, informazione e responsabilizzazione.
Secondo le indicazioni già fornite dal
Ministero del Lavoro e dall’
INAIL negli anni successivi alla diffusione dello smart working, il rischio principale non è solo fisico ma anche organizzativo e digitale, con particolare attenzione a
posture scorrette, utilizzo prolungato dei videoterminali e stress lavoro-correlato.
Il coordinamento con la normativa precedente
La disciplina del lavoro agile non nasce oggi. Già la
L. 81/2017 prevedeva l’obbligo di consegna di un’informativa sui rischi, ma la sua collocazione fuori dal Testo Unico aveva generato nel tempo
incertezze interpretative e applicative.
Con l’inserimento della nuova disposizione direttamente nel
corpus normativo della sicurezza sul lavoro, il legislatore compie un’operazione di sistematizzazione, rendendo più chiaro il perimetro degli obblighi e riducendo le zone grigie che avevano caratterizzato la fase post-pandemica.
Le linee guida ministeriali avevano già evidenziato come il lavoro agile richiedesse un approccio diverso rispetto al lavoro in presenza, fondato su
modelli di prevenzione adattivi e su una maggiore collaborazione tra azienda e lavoratore.
Videoterminali e responsabilità del datore di lavoro
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova norma è il riferimento esplicito ai
videoterminali, elemento centrale nelle attività svolte da remoto.
Il chiarimento normativo risolve un dubbio interpretativo emerso negli ultimi anni: pur restando il datore di lavoro responsabile della sicurezza degli strumenti forniti, gli obblighi legati all’uso quotidiano vengono assolti attraverso
l’informazione sui corretti comportamenti e sulle condizioni ergonomiche.
Le indicazioni tecniche elaborate da INAIL sottolineano che i rischi più diffusi riguardano
affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici e sedentarietà prolungata, fattori che possono incidere nel medio periodo sulla salute del lavoratore.
Le nuove sanzioni e l’impatto per le imprese
La vera novità operativa riguarda il regime sanzionatorio. Per la prima volta, il mancato adempimento dell’obbligo informativo viene punito con
sanzioni penali: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda fino a 5.200 euro.
Si tratta di un passaggio che cambia radicalmente l’approccio delle aziende, perché trasforma un obbligo spesso percepito come formale in un elemento centrale della compliance aziendale.
Le imprese dovranno quindi strutturarsi per garantire non solo la redazione dell’informativa, ma anche la sua
tracciabilità, attraverso sistemi di consegna certificata e archiviazione documentale.
In questo contesto, assume rilievo anche il ruolo del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che dovrà essere coinvolto nel processo e ricevere la documentazione prevista.
Un nuovo equilibrio tra controllo e responsabilità
La riforma riflette un cambiamento più ampio nel modo di concepire il lavoro: il passaggio da un modello basato sul controllo diretto a uno fondato sulla
responsabilità condivisa.
Il lavoratore è chiamato a cooperare attivamente, adottando comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute, mentre il datore di lavoro deve garantire strumenti informativi chiari, aggiornati e adeguati al contesto operativo.
Secondo gli orientamenti più recenti delle istituzioni europee e delle autorità nazionali, il lavoro agile rappresenta una componente strutturale del mercato del lavoro e richiede un sistema normativo capace di bilanciare
flessibilità, produttività e tutela della salute.
La nuova disciplina va esattamente in questa direzione, rafforzando il ruolo dell’informazione come strumento di prevenzione e introducendo meccanismi più stringenti per garantirne l’effettiva applicazione, in un contesto in cui il confine tra ambiente lavorativo e spazio personale è sempre più sottile.