Lavoro

Lutto nel lavoro privato: 3 giorni totali o per ogni decesso?

e la legge offre delle linee guida, ogni contratto collettivo nazionale (CCNL) può introdurre modifiche che arricchiscono o differenziano
La normativa di riferimento: Legge 53/2000 (www.odcec.vicenza.it)

Affrontare il tema dei permessi per lutto in ambito lavorativo implica una riflessione sulla normativa di riferimento.

Se la legge offre delle linee guida, ogni contratto collettivo nazionale (CCNL) può introdurre modifiche che arricchiscono o differenziano il trattamento a seconda del settore in cui si opera.

Nel caso specifico del comparto chimico-farmaceutico, la domanda che ci viene posta da un lettore riguarda l’applicazione del permesso per lutto quando si verificano due eventi luttuosi nello stesso anno. “Mi chiedo se, in caso di due lutti, il mio datore di lavoro debba riconoscermi il permesso di 3 giorni per ciascun lutto”. Per rispondere, occorre partire dalla normativa di base.

La Legge 8 marzo 2000, n. 53, disciplina i permessi per gravi motivi familiari, tra cui il lutto. L’articolo 4, comma 1, stabilisce chiaramente che i lavoratori hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Tuttavia, il permesso di tre giorni è da intendersi come una tutela annuale: il diritto non è riconosciuto per ogni singolo evento luttuoso. Pertanto, se il lavoratore affronta due lutti nell’arco dello stesso anno, il permesso di tre giorni verrà riconosciuto una sola volta, non duplicato per ogni evento.

I giorni lavorativi e l’applicazione nei permessi

Un altro punto importante riguarda il conteggio dei tre giorni lavorativi. La legge precisa che si tratta di giorni lavorativi e non calendario, il che significa che i giorni festivi o non lavorativi (come sabato o domenica per chi lavora dal lunedì al venerdì) non vanno conteggiati. Questo aspetto è cruciale quando il permesso coincide con il fine settimana.

Nel caso di più eventi luttuosi nello stesso anno, la legge non prevede l’erogazione di permessi aggiuntivi, ma, come vedremo, i singoli CCNL possono offrire condizioni migliori.

permessi lutto

Permessi per lutto nel settore chimico-farmaceutico(www.odcec.vicenza.it)

Nel comparto chimico-farmaceutico, la normativa dei permessi per lutto segue quanto previsto dalla Legge 53/2000, ma potrebbe essere soggetta a variazioni stabilite dal contratto collettivo applicato o da accordi aziendali. In genere, il CCNL Chimico-Farmaceutico riconosce il permesso di tre giorni retribuiti ma non prevede il rinnovo di questi giorni per ogni lutto separato.

Ciò implica che un secondo lutto nello stesso anno non dà diritto a ulteriori tre giorni di permesso, a meno che non vi sia una specifica clausola nel CCNL o in un accordo aziendale che preveda una formula “per evento”. In tal caso, il lavoratore potrebbe ottenere un permesso retribuito separato per ogni lutto.

La differenza con i permessi nel settore pubblico

Per quanto riguarda il settore pubblico, la situazione è diversa. In molte amministrazioni pubbliche, come scuola, sanità, e ministeri, i permessi per lutto sono generalmente più favorevoli. In particolare, alcuni CCNL pubblici riconoscono tre giorni per ogni singolo lutto, offrendo quindi sei giorni complessivi in caso di due lutti nello stesso anno.

Questa differenza tra pubblico e privato sottolinea come i contratti collettivi possano incidere significativamente sulle condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti, creando differenze anche in un diritto fondamentale come quello del lutto.

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