Diritto

Volo cancellato per sciopero dei controllori di volo: come ottenere la compensazione pecuniaria

Passeggero in aeroporto mostra sullo smartphone avviso di volo cancellato e guarda il tabellone partenze
Un passeggero verifica la cancellazione del volo tra tabellone e banco assistenza, tema centrale per la compensazione UE.

Chi viaggia in aereo e si ritrova con un volo cancellato, in Italia e nell’Unione europea, ha diritto in molti casi a una compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004; il punto, tornato d’attualità dopo l’ordinanza n. 11948 della Cassazione pubblicata il 30 aprile 2026, riguarda soprattutto i casi in cui la compagnia invochi lo sciopero dei controllori di volo per non pagare l’indennizzo. La decisione, letta insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, chiarisce un passaggio decisivo: non basta dire che c’era uno sciopero, il vettore deve anche provare di aver fatto tutto il possibile per evitare la cancellazione o limitarne gli effetti sul passeggero.

Regolamento 261/2004, quando scatta la compensazione per volo cancellato

Il quadro di riferimento resta il Regolamento europeo 261/2004, che disciplina i principali disservizi aerei: cancellazione del volo, ritardo prolungato e negato imbarco per overbooking. Nel tempo, con le sentenze Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha consolidato la tutela dei passeggeri, riconoscendo il diritto a una somma forfettaria per la perdita di tempo subita.

La compensazione pecuniaria varia in base alla distanza della tratta, calcolata con il metodo ortodromico: 250 euro per voli inferiori a 1.500 chilometri, 400 euro tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro oltre i 3.500 chilometri. Nel caso della cancellazione, il diritto nasce quando il passeggero viene informato meno di 14 giorni prima della partenza prevista; se invece l’avviso arriva per tempo, o viene offerta una riprotezione conforme ai parametri di legge, il quadro cambia. È qui che spesso si apre il contenzioso, perché la compagnia richiama le cosiddette circostanze eccezionali.

Scioperi e circostanze eccezionali, cosa dice la Corte di Giustizia Ue

Il regolamento, all’articolo 5, prevede che il vettore possa non pagare la compensazione se la cancellazione dipende da una circostanza eccezionale non evitabile anche adottando tutte le misure ragionevoli. Però l’espressione, volutamente ampia, non contiene un elenco chiuso. E allora, negli anni, a riempirla di contenuto sono state le decisioni dei giudici europei.

Sul tema sciopero, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata più volte restringendo, di fatto, i margini per le compagnie. Con la decisione del 17 aprile 2018, sul cosiddetto sciopero selvaggio nato dopo un annuncio di ristrutturazione aziendale, i giudici hanno escluso che si trattasse di una circostanza eccezionale: quell’evento, hanno osservato, rientrava nella dinamica interna dell’impresa. Stessa linea il 23 marzo 2021 per lo sciopero indetto da un sindacato rappresentativo dei lavoratori del vettore, e ancora il 6 ottobre 2021 per lo sciopero del personale di una controllata in solidarietà con la società madre. In tutti questi casi, il passeggero conserva il diritto all’indennizzo.

Il principio, in sostanza, è semplice solo in apparenza: se lo sciopero riguarda l’organizzazione del vettore o i suoi rapporti industriali, la compagnia non può trattarlo come un fatto esterno, imprevedibile, estraneo alla propria sfera di controllo. Diverso, semmai, il caso di soggetti terzi. Ed è proprio su questo crinale che interviene la Cassazione.

La Cassazione: sullo sciopero dei controllori di volo servono prove precise

Con l’ordinanza 11948/2026, la Corte di Cassazione affronta il caso dello sciopero dei controllori di volo, cioè di un servizio che non dipende direttamente dalla compagnia ma che è essenziale per la sicurezza e l’operatività degli aeroporti. Gli Ermellini non negano che uno sciopero del genere possa rientrare tra le circostanze eccezionali. Ma, ed è il passaggio centrale, precisano che il vettore non può fermarsi alla produzione di comunicati ufficiali o alla prova dell’astensione dal lavoro in quel giorno.

Secondo la Cassazione, richiamando anche la sentenza Eglitis e Ratnieks della Corte di Giustizia del 12 maggio 2011, la compagnia deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee e concretamente esigibili per evitare la cancellazione del volo o per assistere il passeggero. Se lo sciopero era stato proclamato con anticipo, il vettore deve provare di aver avvisato il passeggero del rischio, di essersi attivato per la riprogrammazione, di aver garantito il rimborso del biglietto in mancanza di un’alternativa, di aver invitato il cliente a verificare voli sostitutivi e lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto. Solo allora l’esonero dal pagamento può reggere in giudizio.

Cosa cambia per i passeggeri e per le compagnie aeree

L’effetto pratico della decisione è netto: nei contenziosi su voli cancellati per sciopero dei controllori di volo, l’attenzione del giudice si sposterà non solo sull’evento esterno, ma anche sul comportamento della compagnia, minuto per minuto, comunicazione dopo comunicazione. Se mancano quelle prove — un’email inviata il giorno prima, una proposta di riprotezione, un rimborso offerto senza attese inutili — il diritto alla compensazione pecuniaria resta in piedi.

Per i passeggeri aerei si tratta di una tutela rafforzata, perché impedisce al vettore di usare la formula dello sciopero come una clausola generale buona per ogni caso. Per le compagnie, invece, cresce l’onere documentale: non basta aver subito il disservizio, bisogna raccontare e dimostrare come lo si è gestito. In un settore dove una cancellazione può decidersi all’alba e riversarsi sui tabelloni nel giro di pochi minuti, la differenza — eppure è lì che si gioca la causa — sta spesso in ciò che il vettore ha fatto prima che il passeggero arrivasse al gate.

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