Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 257 del 19 maggio 2026, ha chiarito chi liquida, come si calcola e fino a dove può essere ridotto il compenso del difensore d’ufficio quando assiste un imputato irreperibile nel regime del patrocinio a spese dello Stato: la decisione, resa in Umbria e destinata a pesare nella prassi degli uffici giudiziari, interviene su un punto discusso tra avvocati e cancellerie, quello del rapporto tra valori medi delle tariffe, minimi professionali e taglio previsto dall’articolo 106-bis del D.P.R. 115/2002.
Compenso del difensore d’ufficio, la competenza resta al giudice del procedimento
Il primo passaggio fissato dal giudice di Spoleto riguarda la competenza alla liquidazione. In base all’articolo 83 del Testo unico sulle spese di giustizia, gli onorari e le spese del difensore devono essere liquidati con decreto dell’autorità giudiziaria alla fine di ogni fase o grado del processo, oppure quando l’incarico cessa prima. È, in sostanza, il giudice che procede ad avere l’ultima parola, non altri uffici né valutazioni esterne.
Il punto non è solo formale. Affidare la decisione allo stesso magistrato che ha seguito il fascicolo significa legare il compenso dell’avvocato all’attività effettivamente svolta, ai verbali, alle udienze, agli atti depositati. Solo allora, osserva il tribunale, si può fare una verifica concreta e non astratta del lavoro difensivo, specie nei casi in cui l’imputato irreperibile non abbia mai avuto un contatto diretto con il proprio legale.
Patrocinio a spese dello Stato, la verifica dei requisiti resta centrale
La sentenza aggiunge un secondo tassello, meno visibile ma decisivo: nel momento in cui liquida il compenso, il giudice deve controllare anche la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non basta, quindi, contare le udienze o richiamare le voci tariffarie; occorre verificare che il beneficio pubblico continui a reggersi sui requisiti previsti dalla legge.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Spoleto, la condizione dell’irreperibilità dell’imputato fa scattare inoltre la disciplina speciale dell’articolo 106-bis TUSG, norma che consente una decurtazione del compenso riconosciuto al difensore d’ufficio. È qui che la decisione prende posizione in modo netto: il regime dell’irreperibile non è una semplice variante tecnica, ma un segmento autonomo del sistema, con regole proprie e con una finalità precisa, quella di tenere insieme il diritto alla difesa e il contenimento della spesa pubblica.
Riduzioni fino al 50% e ulteriore decurtazione: come funziona il calcolo
Sul terreno più delicato, quello dei numeri, il tribunale spiega che il compenso del difensore d’ufficio non può superare i valori medi delle tariffe professionali. Entro quel perimetro, però, il giudice può applicare ulteriori riduzioni, anche fino al 50%, e poi aggiungere la decurtazione prevista dall’articolo 106-bis. In altre parole, prima si determina il compenso secondo i criteri ordinari, poi si valutano le riduzioni consentite dal sistema speciale.
È un’impostazione che, letta dagli avvocati, potrebbe sembrare penalizzante. Eppure la sentenza precisa un limite: la liquidazione può scendere sotto i valori medi, ma non può trasformarsi in una cifra meramente simbolica né travalicare i minimi tariffari in modo indiscriminato. Il taglio, detto in modo semplice, deve restare collegato al lavoro svolto, alle attività difensive realmente documentate, alla consistenza del procedimento.
C’è un aspetto pratico che nei palazzi di giustizia conta molto. Un’udienza durata pochi minuti, un rinvio tecnico, una presenza senza interlocuzione con l’assistito irreperibile non hanno lo stesso peso di un’attività istruttoria complessa, di memorie, eccezioni, impugnazioni. Il decreto di liquidazione, spiega il tribunale, deve tenere conto anche di questo, evitando automatismi.
Minimi professionali e interesse pubblico, il bilanciamento indicato dal tribunale
Nella parte finale, la sentenza n. 257/2026 affronta l’obiezione più frequente sollevata dalla categoria forense: la riduzione del compenso violerebbe i minimi professionali. Per il Tribunale di Spoleto non è così, perché la disciplina del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile costituisce una normativa speciale, ritagliata su una situazione particolare e non estensibile all’intera professione.
Il ragionamento del giudice è lineare. Da una parte c’è il diritto dell’avvocato a un compenso equo; dall’altra c’è l’interesse generale alla sostenibilità del patrocinio a spese dello Stato, che grava sulle finanze pubbliche. Il taglio previsto dall’articolo 106-bis, ha spiegato il tribunale, non svuota il ruolo del difensore e non rende la prestazione gratuita di fatto. Riduce, sì, ma dentro un quadro regolato.
Resta poi, ed è un passaggio non secondario, il riferimento ai meccanismi di aggiornamento periodico dei valori economici previsti dall’ordinamento. Un elemento che serve a evitare l’erosione totale dei compensi nel tempo. Per gli operatori del settore — avvocati, magistrati, personale di cancelleria — la decisione umbra offre dunque una traccia abbastanza chiara: nei casi di imputato irreperibile, la liquidazione del compenso può essere contenuta anche in misura rilevante, ma deve restare motivata, coerente con l’attività difensiva e inserita nel perimetro speciale disegnato dal Testo unico spese di giustizia.








