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Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo F24 e F24 EP per i versamenti da controlli automatici

L'Agenzia delle Entrate introduce nuovi codici tributo F24 e F24 EP per versamenti parziali da controlli automatici. Scopri la Risoluzione n. 35/2026.

Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo F24 e F24 EP per i versamenti da controlli automatici
Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo F24 e F24 EP per i versamenti da controlli automatici
Immagine generata con AI

L’Agenzia delle Entrate ha adottato la Risoluzione n. 35/2026 del 2 ottobre 2026, con la quale vengono istituiti nuovi codici tributo F24 e F24 EP destinati al versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali. Il provvedimento interviene nell’ambito della liquidazione automatica disciplinata dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973, introducendo una distinzione tecnica che consente ai contribuenti di effettuare pagamenti anche parziali rispetto alle somme complessivamente richieste.

Il quadro normativo: l’articolo 36-bis del DPR 600/1973

L’articolo 36-bis del DPR 600/1973 disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi: una procedura con cui l’Amministrazione finanziaria verifica, in via informatica, la correttezza dei versamenti effettuati, la coerenza dei dati esposti e l’applicazione delle detrazioni e delle deduzioni dichiarate. Non si tratta di un accertamento in senso tecnico, ma di una liquidazione automatica che può generare richieste di pagamento di imposte, sanzioni e interessi non versati o versati in misura insufficiente.

Quando emergono irregolarità formali o scostamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato, l’Agenzia delle Entrate emette una comunicazione ai sensi dell’articolo 36-bis. Il contribuente o il suo intermediario ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione, anche attraverso il ravvedimento operoso, oppure di procedere al pagamento delle somme richieste. È proprio in questa fase che i codici tributo F24 svolgono un ruolo operativo centrale: identificano con precisione la natura della somma versata, distinguendo tra imposta, sanzione e interessi.

Cosa introduce la Risoluzione n. 35/2026: pagamenti parziali ora tracciabili

La novità sostanziale introdotta dalla Risoluzione n. 35/2026 riguarda la possibilità di effettuare versamenti parziali rispetto alle somme complessivamente indicate nella comunicazione di irregolarità. Fino all’adozione del provvedimento, la gestione dei pagamenti frazionati nell’ambito dei controlli automatici presentava criticità sul piano della riconciliazione contabile e dell’imputazione delle somme versate.

I nuovi codici tributo, utilizzabili sia nel modello F24 ordinario sia nel modello F24 EP — quest’ultimo riservato agli enti pubblici — consentono di identificare in modo univoco le somme versate a titolo parziale, garantendo la corretta imputazione da parte dei sistemi informatici dell’Agenzia. Questo rappresenta un miglioramento tecnico rilevante per i professionisti che assistono contribuenti con posizioni debitorie articolate, nei confronti dei quali può essere necessario scaglionare i pagamenti pur mantenendo tracciabilità e coerenza con le comunicazioni ricevute.

Modello F24 e F24 EP: destinatari differenti, stessa logica operativa

Il modello F24 è lo strumento di versamento ordinario utilizzato da persone fisiche, società e soggetti passivi IVA per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi. Il modello F24 EP (Enti Pubblici) è invece riservato alle amministrazioni pubbliche che non possono utilizzare il canale ordinario di tesoreria.

L’estensione dei nuovi codici tributo a entrambi i modelli indica che il perimetro applicativo della Risoluzione n. 35/2026 è ampio: non riguarda soltanto i contribuenti privati o le imprese, ma coinvolge anche gli enti pubblici soggetti a controllo automatizzato delle proprie dichiarazioni. Per i professionisti che assistono enti locali o altre amministrazioni, questo significa che anche la gestione delle comunicazioni ex articolo 36-bis nei confronti di tali soggetti potrà avvalersi dei nuovi strumenti di pagamento.

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Implicazioni operative per commercialisti e consulenti fiscali

Per i commercialisti e i consulenti fiscali, la Risoluzione n. 35/2026 introduce un elemento di precisione nella gestione delle pratiche derivanti dai controlli automatizzati. L’utilizzo del codice tributo corretto non è una formalità: un versamento imputato con codice errato può non essere riconosciuto dal sistema dell’Agenzia delle Entrate come estintivo del debito, con conseguente rischio di avvio della riscossione coattiva per somme già pagate.

In presenza di una comunicazione ex articolo 36-bis, il professionista dovrà quindi verificare:

  • la natura delle somme richieste (imposta principale, sanzione ridotta, interessi), ciascuna identificata da un codice tributo distinto;
  • se il contribuente intende versare l’intero importo o solo una parte, avvalendosi dei nuovi codici per i pagamenti parziali;
  • la corretta compilazione della sezione Erario del modello F24, indicando il periodo di riferimento cui la comunicazione si riferisce;
  • la compatibilità con eventuali procedure di ravvedimento operoso già avviate, che seguono una codifica separata.

È opportuno ricordare che il pagamento parziale non sospende l’efficacia della comunicazione né interrompe i termini per eventuali impugnazioni. Il contribuente che ritenga la pretesa parzialmente non dovuta dovrà valutare, con il proprio consulente, se procedere al pagamento delle somme non contestate e proporre istanza di autotutela o ricorso per la parte rimanente.

La distinzione tra controllo automatico e accertamento resta fondamentale

Vale la pena ribadire, anche alla luce delle novità introdotte dalla Risoluzione n. 35/2026, che la comunicazione emessa a seguito di controllo automatico ex articolo 36-bis non equivale a un avviso di accertamento. Si tratta di un atto di liquidazione che nasce dal confronto tra i dati della dichiarazione e le informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia, senza una valutazione discrezionale dell’ufficio.

Questa distinzione è rilevante sul piano procedurale: le somme indicate nella comunicazione, se non contestate, possono essere versate con riduzione delle sanzioni al terzo del minimo, purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla ricezione. L’introduzione di codici tributo specifici per i versamenti parziali non modifica questa disciplina, ma la rende più gestibile nella pratica, soprattutto nei casi in cui il contribuente disponga di liquidità sufficiente a coprire solo una parte del dovuto.

Per approfondire il testo del provvedimento e la lista dei codici istituiti, il riferimento istituzionale è il portale FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate, che pubblica la documentazione ufficiale relativa alle risoluzioni e ai provvedimenti di prassi.

La Risoluzione n. 35/2026 si inserisce in un percorso di progressiva razionalizzazione degli strumenti di versamento legati ai controlli automatizzati: un’evoluzione tecnica che richiede aggiornamento puntuale da parte degli intermediari fiscali, ma che nel medio periodo semplifica la gestione delle posizioni debitorie complesse e riduce il rischio di errori di imputazione con conseguenze sulla riscossione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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