La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96/2026 depositata il 6 luglio 2026, ha stabilito a Roma che resta procedibile d’ufficio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’articolo 570-bis del codice penale nei casi di separazione o scioglimento del matrimonio, respingendo i dubbi sollevati dal Tribunale di Varese perché, secondo i giudici della Consulta, la scelta sul regime di procedibilità rientra nella discrezionalità del legislatore e non presenta profili di manifesta irrazionalità.
Procedibilità d’ufficio, cosa ha deciso la Consulta
La decisione arriva dopo la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Varese, che aveva chiesto di valutare se l’assenza della querela di parte per il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. fosse compatibile con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. In altre parole, il giudice rimettente dubitava che fosse ragionevole mantenere la procedibilità d’ufficio anche quando la condotta riguarda il mancato rispetto degli obblighi economici o assistenziali dopo la fine del rapporto coniugale.
La Consulta ha però dichiarato le questioni non fondate. Nel testo della sentenza i giudici hanno ribadito un punto che, in materia penale, pesa molto: spetta al Parlamento decidere se un reato debba essere perseguito d’ufficio oppure solo su impulso della persona offesa, con il solo limite della manifesta arbitrarietà o della palese irrazionalità della norma. E qui, secondo la Corte, quel limite non è stato superato.
Perché non serve la querela della persona offesa
Il cuore della motivazione sta nel contesto familiare in cui queste condotte si verificano. La Corte osserva che nei rapporti tra ex coniugi o, più in generale, all’interno della sfera familiare possono esistere pressioni, condizionamenti, timori, perfino dinamiche silenziose ma persistenti, che rendono meno libera la scelta della persona offesa di presentare o meno una querela. Solo allora, spiegano i giudici, la scelta della procedibilità d’ufficio mostra una sua coerenza concreta.
È proprio questo passaggio a essere considerato “particolarmente significativo” nella sentenza. Se il reato restasse affidato all’iniziativa della parte offesa, in certe situazioni la tutela potrebbe diventare più fragile, o comunque esposta a rinunce non sempre davvero spontanee. La Corte non usa formule enfatiche, eppure il messaggio è netto: in materia di assistenza familiare, la protezione dell’interesse tutelato può giustificare l’intervento del pubblico ministero anche senza una denuncia formale della vittima.
I precedenti richiamati e il nodo della ragionevolezza
La sentenza si pone in linea con i precedenti della stessa Corte costituzionale sul regime di procedibilità dell’articolo 12-sexies della legge n. 898 del 1970, norma che già riguardava il mancato adempimento di obblighi economici legati alla crisi del matrimonio. Non c’è, dunque, una rottura giurisprudenziale. Piuttosto una continuità, confermata anche dall’orientamento della Cassazione negli ultimi anni, che aveva più volte ribadito come il reato in questione fosse perseguibile d’ufficio.
La Consulta ha anche respinto l’argomento basato sui principi di uguaglianza e ragionevolezza. In assenza di un tertium comparationis davvero idoneo, osservano i giudici, il sindacato di costituzionalità non può trasformarsi in una revisione generale delle scelte legislative. Il parametro della ragionevolezza, in casi del genere, opera solo davanti a una disciplina palesemente arbitraria. E nel caso dell’art. 570-bis, scrive la Corte, questa arbitrarietà non emerge.
Un sistema ancora disarmonico, il messaggio al legislatore
C’è però un passaggio che va oltre il singolo caso e che, nei corridoi del diritto di famiglia, sarà letto con attenzione. La Corte costituzionale, richiamando anche la sentenza n. 220 del 2015, riconosce che il sistema delle incriminazioni nei rapporti familiari resta ancora frammentario e disarmonico. Una constatazione non nuova, ma ripetuta con chiarezza.
Il superamento di queste incoerenze, ha ricordato la Consulta, non spetta ai giudici costituzionali ma al legislatore. Tradotto: la norma oggi regge, quindi non viene cancellata né corretta dalla Corte; se però si vuole un riordino complessivo dei reati che toccano separazione, divorzio e obblighi verso figli o coniuge, la scelta dovrà arrivare dal Parlamento. Per ora, dunque, resta fermo il principio: chi viola gli obblighi di assistenza familiare dopo una separazione o uno scioglimento del matrimonio può essere perseguito d’ufficio, anche senza la querela della persona offesa.








