La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4167 del 19 maggio 2026, ha stabilito a Roma che la violazione dell’obbligo di fedeltà non comporta, da sola, l’addebito della separazione, perché chi lo chiede deve dimostrare che proprio quel tradimento abbia causato, in modo concreto, la fine della convivenza coniugale. È un punto che nel diritto di famiglia torna spesso, quasi sempre tra carte processuali e vite già logorate: l’infedeltà, hanno ricordato i giudici, non basta se la crisi matrimoniale era già esplosa prima, magari in silenzio, dentro la casa e molto prima dell’arrivo in tribunale.
Addebito della separazione, cosa dice la sentenza della Corte d’Appello di Roma
Nel provvedimento, i magistrati spiegano che per pronunciare l’addebito della separazione occorre verificare con rigore il nesso causale tra la relazione extraconiugale e l’intollerabilità della convivenza. Non è un passaggio formale. E neppure automatico. Il giudice, in sostanza, deve capire se il matrimonio si sia spezzato per effetto del tradimento oppure se la coppia fosse già arrivata a un punto di rottura, magari dopo mesi di conflitti, allontanamenti, rapporti svuotati.
La Corte richiama così un orientamento consolidato: la lesione del dovere di fedeltà, pur rilevante, va inserita dentro la storia concreta dei coniugi. Solo allora si può dire se quella condotta abbia davvero fatto saltare l’equilibrio residuo del rapporto. Se invece la crisi della coppia era anteriore, l’addebito non può essere disposto. È qui che si gioca la differenza, spesso decisiva, tra una colpa giuridicamente accertata e una sofferenza che, da sola, non basta a fondare la decisione.
Chi chiede l’addebito deve provare tradimento e causa della crisi
Sul piano processuale il principio è netto: spetta al coniuge che invoca l’addebito fornire la prova non solo dell’infedeltà coniugale, ma anche del collegamento tra quella condotta e la fine del matrimonio, secondo i criteri fissati dall’articolo 2697 del Codice civile. In altre parole, non è sufficiente allegare messaggi, fotografie o testimonianze sulla presenza di un’altra relazione; bisogna dimostrare che quel fatto abbia determinato la rottura definitiva del legame.
La sentenza affronta anche un altro nodo, frequente nelle cause di separazione giudiziale: la eventuale tolleranza mostrata dall’altro coniuge di fronte a precedenti episodi di infedeltà. Neppure questo elemento, da solo, chiude la partita. I giudici osservano che va esaminata l’evoluzione del rapporto, compresa l’eventuale reiterazione delle violazioni e il modo in cui la coppia abbia reagito nel tempo. Una tolleranza iniziale, insomma, non equivale automaticamente a una rinuncia a far valere la responsabilità; eppure non libera chi agisce dall’onere di ricostruire, con fatti precisi, il passaggio tra il comportamento contestato e la rottura della vita comune.
Conta la condotta di entrambi i coniugi e non i fatti successivi alla rottura
La Corte d’Appello di Roma insiste poi su un aspetto centrale del diritto di famiglia: il comportamento di un coniuge non può essere valutato isolatamente. Serve una lettura d’insieme, concreta, quasi fotografica, delle condotte reciproche. Litigi continui, allontanamenti, disinteresse, offese, tentativi di ricomposizione falliti: il giudice di merito deve mettere in fila tutto questo per comprendere quale sia stata la reale origine della crisi matrimoniale.
È una valutazione che guarda al rapporto per intero, non al singolo episodio preso fuori contesto. Se la convivenza era già venuta meno nella sostanza — anche restando sotto lo stesso tetto — i fatti successivi perdono rilievo ai fini dell’addebito della separazione. La Corte lo dice con chiarezza: ciò che accade dopo la definitiva rottura del rapporto non incide sulla ricostruzione causale richiesta dalla legge. Detto altrimenti, un comportamento censurabile può avere peso morale o personale, ma non sempre diventa giuridicamente decisivo.
Quando il tradimento può portare al risarcimento del danno
La pronuncia richiama infine il tema, distinto ma collegato, del risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei doveri coniugali. L’infedeltà, spiegano i giudici, può integrare un illecito civile quando provochi la lesione di diritti fondamentali della persona, come dignità, onore, reputazione o salute. Ma anche in questo caso non basta la mera violazione dell’obbligo matrimoniale: serve una condotta di particolare gravità e serve, ancora una volta, la prova del rapporto tra fatto illecito e danno subito.
Il messaggio della sentenza è sobrio, però molto chiaro per chi affronta una causa di separazione: l’elemento decisivo resta la prova. Sarà il giudice di merito a individuare le cause della crisi coniugale e le eventuali responsabilità dei coniugi, con una valutazione che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità se sostenuta da una motivazione coerente e adeguata. Nelle aule di giustizia, insomma, il tradimento pesa. Ma non sempre decide tutto.








