La manovra finanziaria 2027 introduce una modifica strutturale al regime forfettario che interessa direttamente professionisti, artigiani e piccole imprese con partita IVA: la soglia di accesso viene elevata a 100.000 euro di ricavi o compensi annui, ampliando in modo significativo la platea dei soggetti potenzialmente ammessi al regime agevolato. La novità, tuttavia, non è priva di articolazioni: il trattamento IVA non è uniforme per tutta la fascia fino a 100.000 euro, e comprendere la distinzione è essenziale per una corretta pianificazione fiscale già a partire dall’esercizio 2027. Il regime forfettario 2027 si configura quindi come un istituto più ampio nei confini, ma internamente differenziato quanto agli obblighi IVA.
Cosa prevede la manovra: la soglia sale a 100.000 euro
Fino all’esercizio in corso, il limite massimo di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfettario è fissato a 85.000 euro. Con la legge di bilancio 2027, tale soglia viene portata a 100.000 euro, consentendo a un numero più ampio di titolari di partita IVA di beneficiare del regime semplificato con imposta sostitutiva al posto dell’ordinaria tassazione IRPEF per scaglioni.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva rimane invariata: 15% sul reddito imponibile determinato in modo forfettario, applicando i coefficienti di redditività previsti per ciascuna categoria di attività. Per chi avvia una nuova attività e soddisfa i requisiti previsti dalla norma, l’aliquota ridotta del 5% continua ad applicarsi per i primi anni di esercizio. Su questi punti la manovra non interviene, confermando l’impianto agevolativo esistente.
L’ampliamento della soglia risponde a un’esigenza segnalata da tempo dagli operatori: molti professionisti e piccole imprese si trovavano a dover uscire dal regime forfettario non per una crescita strutturale dell’attività, ma per oscillazioni fisiologiche del fatturato attorno alla soglia degli 85.000 euro, con effetti distorsivi sulla pianificazione e sulla continuità del regime.
Il doppio binario IVA tra 85.000 e 100.000 euro
Il punto più rilevante — e che richiede attenzione operativa — riguarda il trattamento dell’IVA nella fascia compresa tra 85.000 e 100.000 euro. La manovra non estende automaticamente la franchigia IVA all’intera nuova soglia: l’esenzione dall’IVA rimane ancorata al limite di 85.000 euro.
In concreto:
- Fino a 85.000 euro di ricavi o compensi: si applicano sia il regime forfettario semplificato sia la franchigia IVA, con esenzione dall’obbligo di addebito, versamento e dichiarazione IVA, nel rispetto degli altri requisiti di accesso al regime.
- Da 85.001 a 100.000 euro: il soggetto può accedere al regime forfettario e beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15%, ma l’IVA diventa obbligatoria. Il contribuente dovrà quindi emettere fatture con IVA, versarla periodicamente e presentare le relative dichiarazioni.
Questa distinzione è tutt’altro che marginale. Un professionista con compensi annui di 92.000 euro, ad esempio, potrà applicare l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario, ma dovrà gestire gli adempimenti IVA ordinari: registrazione delle fatture, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale. Si tratta di un regime ibrido che combina la semplificazione dell’imposizione diretta con la complessità degli obblighi indiretti.
Per i consulenti e i commercialisti che assistono clienti in questa fascia, l’impatto è immediato: la gestione dello studio o dell’impresa richiederà una struttura amministrativa più articolata rispetto al forfettario classico sotto gli 85.000 euro, pur mantenendo il vantaggio dell’aliquota sostitutiva.
Chi può accedere al regime forfettario 2027 e chi ne rimane escluso
L’ampliamento della soglia non modifica le cause di esclusione dal regime. Rimangono fuori dal regime forfettario 2027 i soggetti che:
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- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- effettuano in via prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività riconducibile a quella esercitata individualmente;
- esercitano attività d’impresa, arte o professione anche tramite società a responsabilità limitata con partecipazione di controllo e imputazione dei redditi per trasparenza;
- nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a determinate soglie, salvo che il rapporto sia cessato.
Il rispetto di questi requisiti va verificato anno per anno. L’ingresso nel regime non è automatico: è il contribuente — o il suo consulente — a dover valutare la sussistenza di tutte le condizioni e a comportarsi di conseguenza fin dall’inizio dell’anno fiscale di riferimento.
Impatto sulla pianificazione fiscale per professionisti e piccole imprese
L’innalzamento della soglia a 100.000 euro amplia significativamente la convenienza potenziale del regime, in particolare per quelle categorie di professionisti — ingegneri, architetti, consulenti, agenti di commercio, artigiani — che tradizionalmente si collocano in una fascia di fatturato compresa tra 85.000 e 100.000 euro e che fino ad oggi erano costretti ad applicare l’IRPEF ordinaria con aliquote marginali ben superiori al 15%.
Il confronto tra regime forfettario e regime ordinario, tuttavia, non si riduce alla sola aliquota. Vanno considerati: la deducibilità analitica dei costi (assente nel forfettario), la possibilità di recuperare l’IVA sugli acquisti (preclusa sotto gli 85.000 euro), il trattamento dei contributi previdenziali e l’impatto sulla posizione INPS. Per i soggetti nella fascia 85.000–100.000 euro, la gestione IVA obbligatoria riduce parzialmente il vantaggio semplificativo, rendendo ancora più necessaria un’analisi comparativa caso per caso.
Per i commercialisti, la modifica impone già ora una revisione delle posizioni dei clienti attualmente prossimi alla soglia degli 85.000 euro, per valutare se il passaggio al nuovo regime — o la permanenza in quello ordinario — risulti più vantaggioso alla luce del fatturato atteso per il 2027. Il riferimento normativo consolidato rimane la documentazione dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario, che sarà aggiornata non appena la legge di bilancio 2027 riceverà l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La modifica al regime forfettario 2027 è strutturalmente rilevante, ma la sua utilità concreta dipende dalla fascia di ricavi del singolo contribuente e dalla composizione del suo ciclo attivo e passivo. Chi si avvicina alla nuova soglia con costi significativi e IVA a credito rilevante potrebbe trovare il regime ordinario ancora competitivo; chi opera con margini elevati e costi limitati troverà invece nell’aliquota al 15% un vantaggio difficilmente replicabile con la tassazione progressiva ordinaria.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








