Diritto

RUNTS: eliminazione della firma digitale e introduzione di nuove modalità di autenticazione dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre 2026 il RUNTS ha eliminato l'obbligo della firma digitale, sostituendolo con autenticazione SPID, CIE o CNS per gli enti del terzo settore.

RUNTS: stop alla firma digitale dal 15 ottobre, nuove modalità di autenticazione

Dal 15 ottobre 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato in modo sostanziale le modalità di presentazione delle pratiche al RUNTS — il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La novità più rilevante riguarda la runts firma digitale: l’obbligo di apporre la firma digitale sulle istanze è stato eliminato, e al suo posto sono state introdotte forme di autenticazione già ampiamente diffuse nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il cambiamento interessa tutti gli enti del terzo settore che accedono al portale per presentare domande, aggiornamenti o comunicazioni.

Cosa prevedeva il regime precedente e perché la firma digitale era un ostacolo

Fino al 14 ottobre 2026, le pratiche trasmesse al RUNTS richiedevano la presenza della firma digitale quale elemento di autenticazione e validazione delle istanze. Questo requisito, pur garantendo certezza giuridica sull’identità del sottoscrittore, comportava un onere non trascurabile per molti enti del terzo settore, in particolare per le organizzazioni di piccole dimensioni o per quelle che non disponevano di un responsabile con certificato di firma digitale attivo e aggiornato.

Il possesso di un dispositivo di firma digitale — sia esso una smart card, un token USB o un certificato remoto — implica costi di rilascio, rinnovo periodico e, spesso, la necessità di affidarsi a un intermediario abilitato. Per associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale e altri enti non profit con risorse limitate, questo rappresentava una barriera operativa concreta, non meramente formale.

Le nuove modalità di autenticazione: SPID, CIE e CNS al posto della firma digitale

A partire dal 15 ottobre 2026, l’accesso al portale RUNTS e la trasmissione delle pratiche sono consentiti tramite tre strumenti di autenticazione alternativi, già noti agli utenti della pubblica amministrazione digitale italiana:

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  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): l’identità digitale rilasciata da provider accreditati, disponibile in più livelli di sicurezza;
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica): il documento d’identità con chip abilitato all’autenticazione online, rilasciato dai Comuni;
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): la tessera sanitaria con funzione di autenticazione digitale, già in possesso di molti professionisti e cittadini.

Questi strumenti sono considerati sufficienti per la presentazione delle istanze al RUNTS. Non è più necessario che il legale rappresentante o il delegato disponga di un certificato di firma digitale separato. Il solo accesso autenticato tramite uno dei tre sistemi sopra indicati vale come identificazione certa dell’utente e come manifestazione della volontà di presentare la pratica.

Le eccezioni: atti notarili e alcune deleghe rimangono soggetti a requisiti specifici

La semplificazione non è assoluta. Il Ministero del Lavoro ha confermato che restano escluse dalla nuova procedura alcune categorie di atti, in particolare gli atti notarili e determinate deleghe. Per queste fattispecie, i requisiti formali precedenti continuano ad applicarsi.

Si tratta di un’eccezione coerente con il quadro normativo generale: gli atti che per loro natura richiedono una forma qualificata — come le modifiche statutarie che passano per il notaio, o specifici atti con rilevanza esterna che coinvolgono deleghe formalizzate — non possono essere equiparati a una semplice comunicazione amministrativa. La runts firma digitale rimane dunque rilevante in questi contesti specifici, anche dopo il 15 ottobre 2026.

Gli enti che si trovano a gestire pratiche di questo tipo devono verificare, caso per caso, se l’istanza rientra nell’ambito della semplificazione o se invece è ancora necessario il supporto di un certificato qualificato o di un atto notarile. In assenza di indicazioni operative più dettagliate da parte del Ministero, la prudenza suggerisce di consultare il portale RUNTS o un professionista abilitato prima di procedere con pratiche di natura straordinaria.

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Impatto operativo per gli enti del terzo settore e per i professionisti che li assistono

Per la grande maggioranza delle pratiche ordinarie — iscrizioni, variazioni, comunicazioni periodiche — la nuova procedura riduce significativamente il carico burocratico. Un legale rappresentante che disponga di SPID di livello 2, di una CIE abilitata o di una CNS attiva può ora presentare autonomamente le istanze senza dover ricorrere a un intermediario dotato di firma digitale o dover attendere il rinnovo di un certificato scaduto.

Per i commercialisti e consulenti che assistono enti del terzo settore, il cambiamento modifica anche le modalità operative di lavoro. Laddove in precedenza era necessario coordinare la firma digitale del cliente o agire in delega con il proprio certificato, ora il processo può essere gestito in modo più fluido, a condizione che l’ente disponga di almeno uno degli strumenti di autenticazione richiesti. È opportuno verificare, nell’ambito del rapporto professionale, che il legale rappresentante dell’ente abbia attivato e conosca le modalità d’uso di SPID, CIE o CNS.

Il portale RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è raggiungibile attraverso i canali istituzionali e rappresenta il riferimento operativo per tutte le comunicazioni relative al Registro. Per approfondimenti tecnici sulla procedura aggiornata è possibile consultare Cantiere Terzo Settore, che ha documentato la modifica con dettaglio procedurale.

La rimozione dell’obbligo di runts firma digitale per le pratiche ordinarie si inserisce nel percorso più ampio di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra enti non profit e pubblica amministrazione. Per gli enti che non avevano ancora completato l’iscrizione al RUNTS o che avevano rinviato aggiornamenti proprio per le difficoltà legate alla firma digitale, il 15 ottobre 2026 segna un momento concreto di apertura: le condizioni operative per adempiere sono oggi più accessibili di quanto non fossero fino a pochi giorni fa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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