Dal 15 ottobre 2026 le pratiche presentate al RUNTS — Registro Unico Nazionale Terzo Settore non richiedono più la firma digitale: il Ministero del Lavoro ha introdotto nuove modalità di autenticazione che semplificano in modo sostanziale l’accesso al sistema per gli enti del Terzo Settore. La modifica riguarda direttamente associazioni, fondazioni e tutti i soggetti iscritti o che intendono iscriversi al registro, con effetti operativi immediati dalla data indicata. Per i professionisti che assistono enti non profit, la novità cambia le procedure di invio delle istanze e riduce i requisiti tecnici finora necessari.
Cosa prevedeva il vecchio sistema e perché la firma digitale era un ostacolo
Fino al 14 ottobre 2026, l’invio delle pratiche al RUNTS richiedeva che il rappresentante legale dell’ente — o il soggetto delegato — apponesse la propria firma digitale sui documenti trasmessi telematicamente. Questo requisito, concepito per garantire l’autenticità delle istanze e l’identità del firmatario, si è rivelato nel tempo un elemento di complessità non trascurabile per molte realtà del Terzo Settore.
Ottenere e mantenere un dispositivo di firma digitale — tipicamente una smart card o un token USB — comporta costi di rilascio, rinnovo e gestione che, per enti di piccole dimensioni o con strutture amministrative ridotte, possono rappresentare un onere sproporzionato. Non è raro che presidenti di associazioni di volontariato o piccole organizzazioni di promozione sociale non dispongano di un certificato di firma aggiornato, con il rischio di ritardi nelle pratiche o necessità di affidarsi a intermediari tecnici. La modifica introdotta dal Ministero del Lavoro risponde direttamente a questa criticità, eliminando il requisito della firma digitale e sostituendolo con strumenti di autenticazione già ampiamente diffusi nella pubblica amministrazione italiana.
Le nuove modalità di autenticazione per le pratiche RUNTS: SPID, CIE e CNS
Dal 15 ottobre 2026, l’accesso al portale RUNTS e l’invio delle istanze avvengono tramite tre strumenti alternativi: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Tutti e tre garantiscono l’identificazione certa del soggetto che opera sul sistema, in linea con gli standard di autenticazione adottati dalla pubblica amministrazione per i servizi digitali.
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La scelta di questi strumenti non è casuale: SPID è oggi lo strumento di identità digitale più diffuso tra i cittadini italiani, disponibile gratuitamente attraverso diversi identity provider accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La CIE è rilasciata automaticamente dai Comuni in sostituzione della vecchia carta d’identità cartacea e include un chip NFC utilizzabile per l’autenticazione online. La CNS è invece uno strumento già noto a molti professionisti, inclusi commercialisti e consulenti del lavoro, che la utilizzano per accedere ai portali dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti pubblici.
Per gli enti del Terzo Settore, questo significa che il rappresentante legale potrà presentare le pratiche RUNTS utilizzando gli stessi strumenti già impiegati per altri servizi digitali, senza dover acquisire o rinnovare un dispositivo di firma digitale dedicato. Il cambiamento riduce la dipendenza da tecnologie specifiche e abbassa la soglia di accesso al registro per le organizzazioni meno strutturate.
Chi è interessato dalla modifica e quali pratiche riguarda
La novità si applica agli Enti del Terzo Settore che presentano istanze al RUNTS, il registro istituito dal Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) per raccogliere e rendere pubbliche le informazioni relative agli enti non profit riconosciuti. Rientrano in questa categoria le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e le fondazioni del Terzo Settore.
Il portale RUNTS è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le pratiche che transitano attraverso il sistema includono, tra le altre, le domande di iscrizione, le comunicazioni di variazione dei dati, il deposito dei bilanci e le richieste di cancellazione. Tutte queste operazioni, che in precedenza richiedevano la firma digitale, sono ora accessibili con le nuove modalità di autenticazione.
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Per i commercialisti e i consulenti che assistono enti non profit, la modifica ha un impatto diretto sulle procedure operative: laddove prima era necessario coordinare l’apposizione della firma digitale da parte del rappresentante legale — talvolta con difficoltà logistiche o tecniche — ora è sufficiente che il soggetto acceda al sistema con SPID, CIE o CNS. Questo può semplificare anche la gestione delle pratiche urgenti, riducendo i tempi di preparazione della documentazione.
Cosa resta invariato e i profili ancora da chiarire
La modifica riguarda esclusivamente le modalità di autenticazione per l’accesso al sistema e l’invio delle pratiche: i contenuti delle istanze, i documenti da allegare e i termini previsti dalla normativa di riferimento restano invariati. L’eliminazione della firma digitale non incide sui requisiti sostanziali per l’iscrizione o la permanenza nel registro, né modifica gli obblighi di deposito dei bilanci o delle altre comunicazioni periodiche.
Restano da verificare, attraverso le istruzioni operative che il Ministero del Lavoro renderà disponibili sul portale, le specifiche tecniche per ciascuno strumento di autenticazione e le eventuali indicazioni per le pratiche già avviate prima del 15 ottobre 2026. Gli enti e i professionisti che gestiscono istanze in corso farebbero bene a consultare direttamente il portale istituzionale del Ministero del Lavoro dedicato al Terzo Settore per verificare le istruzioni aggiornate.
Nel complesso, la transizione verso SPID, CIE e CNS per le pratiche RUNTS si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione della pubblica amministrazione che punta a standardizzare gli strumenti di accesso ai servizi online, riducendo la frammentazione tecnologica e abbassando i costi per i soggetti obbligati. Per gli enti del Terzo Settore, spesso caratterizzati da risorse limitate e volontari privi di competenze tecniche avanzate, si tratta di una semplificazione concreta che merita di essere comunicata tempestivamente da chi li assiste.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







