Dal 15 ottobre 2026 le pratiche sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non richiedono più la firma digitale obbligatoria: l’autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è ora sufficiente per trasmettere le istanze al portale RUNTS. La modifica, annunciata dal Ministero del Lavoro, interviene su una delle principali criticità operative segnalate dagli enti del terzo settore, in particolare dalle realtà più piccole e meno strutturate, e ridisegna le modalità di accesso e invio delle pratiche nel registro. Per chi gestisce la compliance amministrativa di associazioni, fondazioni e altri enti del terzo settore, capire esattamente cosa cambia — e cosa rimane invariato — è il primo passo operativo.
La novità sulla runts firma digitale: cosa prevede la nuova procedura
Fino al 14 ottobre 2026, l’invio di qualsiasi pratica al RUNTS richiedeva la firma digitale del soggetto responsabile. Si trattava di un requisito formale che, nella pratica, imponeva agli enti di dotarsi di un dispositivo di firma qualificata — un costo e un adempimento tecnico non trascurabili per le organizzazioni di piccole dimensioni, spesso prive di risorse dedicate alla gestione informatica.
Con la modifica in vigore dal 15 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro ha eliminato l’obbligo di firma digitale per le pratiche RUNTS. In sua sostituzione, è sufficiente autenticarsi al portale del Ministero del Lavoro tramite uno dei tre sistemi di identità digitale riconosciuti: SPID, CIE o CNS. L’accesso autenticato con questi strumenti sostituisce, a tutti gli effetti, la firma digitale apposta sul documento.
Il sistema garantisce la validità giuridica piena della documentazione trasmessa attraverso un meccanismo di incrocio automatico dei dati tra il portale ministeriale e il RUNTS. Questo cross-referencing automatico assicura la verifica dell’identità dell’utente, la tracciabilità di ogni operazione effettuata e la piena efficacia legale degli atti inviati. In altri termini, la sicurezza del processo non viene meno: cambia lo strumento di autenticazione, non il livello di certezza giuridica attribuito alla pratica.
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Chi è interessato dalla modifica e perché rappresenta una semplificazione concreta
La misura riguarda tutti gli enti del terzo settore che gestiscono pratiche sul portale RUNTS. Rientrano in questa categoria le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni del terzo settore, le imprese sociali e le altre tipologie di enti iscritti o in corso di iscrizione al registro.
L’impatto più significativo si registra per gli enti di piccole dimensioni, che spesso non dispongono di un dispositivo di firma digitale intestato al rappresentante legale o al soggetto delegato alla gestione delle pratiche. In questi casi, il precedente obbligo comportava costi aggiuntivi — l’acquisto o il rinnovo del kit di firma qualificata — e una dipendenza da strumenti tecnici non sempre facilmente gestibili da volontari o amministratori non professionisti.
Con SPID, CIE e CNS, invece, la maggior parte dei soggetti coinvolti dispone già degli strumenti necessari, poiché questi sistemi di identità digitale sono ormai diffusi capillarmente anche per altri adempimenti della pubblica amministrazione. La semplificazione è quindi immediata e non richiede nuovi investimenti tecnologici da parte degli enti.
Validità giuridica e tracciabilità: il sistema non abbassa le garanzie
Un aspetto che i professionisti devono chiarire agli enti assistiti riguarda la tenuta giuridica del nuovo sistema. L’eliminazione della firma digitale obbligatoria non significa riduzione delle garanzie formali. Il portale del Ministero del Lavoro e il RUNTS operano attraverso un sistema di incrocio automatico dei dati che consente di:
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- verificare in modo certo l’identità dell’utente che accede e trasmette la pratica;
- tracciare ogni operazione effettuata, con riferimento temporale e identificativo univoco;
- attribuire piena validità legale alla documentazione inviata, equivalente a quella garantita dalla firma digitale qualificata.
Il meccanismo è strutturalmente analogo a quello già adottato in altri contesti della pubblica amministrazione digitale italiana, dove l’autenticazione forte tramite SPID o CIE è considerata sufficiente a garantire la certezza dell’atto. Il passaggio non introduce quindi un abbassamento degli standard, ma una razionalizzazione degli strumenti richiesti.
Cosa devono fare concretamente commercialisti e consulenti degli enti
Per i commercialisti e i consulenti che assistono enti del terzo settore nella gestione delle pratiche RUNTS, le implicazioni operative sono immediate. Dal 15 ottobre 2026 in poi, ogni pratica inviata al portale RUNTS non deve più essere corredata da firma digitale: è sufficiente che l’utente che trasmette l’istanza sia autenticato con SPID, CIE o CNS.
Questo significa che, se il consulente opera in nome e per conto dell’ente, dovrà accedere al portale con le proprie credenziali di identità digitale, senza necessità di apporre firma digitale sui documenti caricati. Gli enti che in passato delegavano l’invio delle pratiche proprio per superare il problema del dispositivo di firma possono ora valutare se gestire autonomamente gli adempimenti, disponendo di SPID o CIE intestati al proprio rappresentante legale.
È opportuno verificare, per ogni ente assistito, che il rappresentante legale o il soggetto delegato disponga di uno dei tre sistemi di autenticazione riconosciuti e che l’accesso al portale ministeriale sia correttamente configurato. Ulteriori dettagli tecnici sull’accesso al portale sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro.
La modifica introdotta dal Ministero del Lavoro rappresenta un passo concreto verso la semplificazione amministrativa del terzo settore, eliminando un ostacolo tecnico che penalizzava soprattutto le organizzazioni più piccole. Per i professionisti che le assistono, il cambiamento riduce anche la complessità delle procedure di delega e invio, a condizione di aggiornare tempestivamente le proprie prassi operative in linea con il nuovo quadro in vigore.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







