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Sezioni Unite: TFR e contributi trattenuti costituiscono crediti privilegiati nel fallimento del datore di lavoro

Nel fallimento del datore di lavoro, il TFR e i contributi trattenuti sono crediti privilegiati secondo le Sezioni Unite della Cassazione. Scopri l'ordine di pagamento.

Sezioni Unite: TFR e contributi trattenuti sono crediti privilegiati nel fallimento del datore

Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito in modo netto il trattamento dei crediti da TFR e contributi trattenuti nel contesto del tfr fallimento datore di lavoro, stabilendo che tali somme godono del privilegio di prelazione ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, con una distinzione fondamentale tra le componenti a carico del lavoratore e quelle a carico del datore.

L’origine della questione: il fondo PREVEDI e l’ordinanza di rimessione

La vicenda che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite trae origine da un’ordinanza della Sezione Lavoro n. 22066/2025, con la quale era stata sollevata la questione relativa all’ammissione al passivo fallimentare di contributi non versati al Fondo PREVEDI, fondo di previdenza complementare del settore edile. Il nodo interpretativo riguardava la qualificazione di questi crediti: dovevano essere considerati privilegiati, e dunque trattati con priorità rispetto ai creditori chirografari, oppure no? La risposta non era scontata, perché la disciplina della previdenza complementare — regolata dal D.Lgs. n. 252/2005 — intreccia profili retributivi e previdenziali che la giurisprudenza aveva trattato in modo non sempre uniforme.

La rimessione alle Sezioni Unite era necessaria proprio per risolvere questo contrasto e fornire un orientamento stabile, applicabile in tutti i procedimenti fallimentari in cui emergano crediti di questa natura.

La distinzione tra contributi trattenuti e contributi a carico del datore

Il punto centrale della sentenza n. 26355/2026 è la distinzione netta tra due categorie di contributi, che la Suprema Corte ha analizzato alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 252/2005 e del sistema del privilegio generale sui beni mobili.

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  • I contributi trattenuti dallo stipendio del lavoratore — vale a dire le quote prelevate direttamente dalla retribuzione e destinate al fondo pensione — costituiscono crediti privilegiati nel fallimento del datore di lavoro. La ratio è chiara: si tratta di somme che già appartengono al lavoratore, trattenute dal datore in qualità di sostituto, e mai effettivamente versate al fondo. Il datore le ha detratte dalla busta paga ma le ha trattenute nella propria disponibilità, con un effetto sostanzialmente appropriativo rispetto a una retribuzione già maturata.
  • I contributi a carico del datore di lavoro, invece, non beneficiano del privilegio di prelazione. Queste somme non provengono dalla retribuzione del lavoratore ma costituiscono un’obbligazione autonoma del datore verso il fondo. In caso di fallimento, tali crediti sono ammessi al passivo come crediti chirografari, senza priorità rispetto agli altri creditori.

Analoga impostazione vale per il TFR destinato al fondo pensione: anche in questo caso, la quota accantonata e non versata al fondo di previdenza complementare costituisce un credito privilegiato del lavoratore nel fallimento del datore, in applicazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Il privilegio ex art. 2751-bis c.c. e la sua applicazione alla previdenza complementare

L’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile riconosce il privilegio generale sui beni mobili per i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato. Le Sezioni Unite hanno esteso questa tutela alle somme trattenute a titolo di contributo previdenziale complementare e di TFR, riconoscendo la loro natura di retribuzione differita o di somma comunque riconducibile al rapporto di lavoro.

Questa impostazione è coerente con la funzione protettiva del privilegio, che nell’ordinamento italiano mira a garantire al lavoratore un trattamento prioritario rispetto ad altri creditori nel momento in cui il datore si trovi in stato di insolvenza. Il lavoratore, che ha già subito la decurtazione in busta paga, non può essere equiparato a un creditore comune che ha concesso credito commerciale o finanziario al fallito.

La Corte ha dunque tracciato una linea di demarcazione basata sulla provenienza economica della somma: se la quota è stata prelevata dalla retribuzione del lavoratore, il privilegio opera; se la quota è un’obbligazione aggiuntiva del datore, il privilegio non si applica.

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Implicazioni operative per professionisti e curatori fallimentari

La sentenza n. 26355/2026 ha effetti pratici immediati sulla gestione dei passivi fallimentari in cui siano presenti lavoratori con posizioni aperte presso fondi di previdenza complementare. I curatori fallimentari dovranno verificare, per ogni posizione creditoria relativa a contributi non versati, se le somme richieste corrispondano a trattenute operate sulle retribuzioni oppure a obbligazioni autonome del datore.

Questa distinzione richiede un’analisi puntuale delle buste paga e dei versamenti effettuati al fondo, nonché della documentazione contabile del datore. In sede di domanda di ammissione al passivo, i fondi pensione e i lavoratori interessati dovranno indicare con precisione la natura di ciascuna voce creditoria, specificando quali quote derivano da trattenute sulla retribuzione — e sono dunque privilegiate — e quali derivano da contributi datoriali — e sono chirografarie.

Per i commercialisti e i consulenti del lavoro che assistono aziende in crisi o in procedure concorsuali, la pronuncia impone un aggiornamento della prassi di classificazione dei crediti da lavoro, con particolare attenzione alle posizioni aperte verso i fondi di previdenza complementare settoriali, come nel caso di PREVEDI per il settore edile.

La chiarezza introdotta dalle Sezioni Unite riduce il rischio di contestazioni in sede di verifica del passivo e offre ai lavoratori — categoria tradizionalmente esposta nei fallimenti — uno strumento di tutela più solido e prevedibile. Restano aperte, nella pratica concreta, le questioni legate alla capienza dell’attivo fallimentare, che determina in via di fatto la misura del soddisfacimento anche dei crediti privilegiati: il privilegio garantisce la priorità nell’ordine di distribuzione, ma non assicura il recupero integrale quando le risorse del fallimento siano insufficienti a coprire tutti i crediti anteposti. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, si rimanda alla disciplina del D.Lgs. n. 252/2005 su Normattiva.

La sentenza n. 26355/2026 delle Sezioni Unite rappresenta un punto di riferimento stabile per la gestione dei crediti da lavoro nelle procedure concorsuali: chiunque operi nell’ambito della crisi d’impresa — curatori, giudici delegati, consulenti e fondi pensione — dovrà tenerne conto nell’impostazione delle domande di insinuazione e nella formazione dei piani di riparto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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