Il confronto tra autovelox fissi e mobili non riguarda soltanto la tecnologia impiegata, ma coinvolge un insieme articolato di regole in materia di installazione, segnalazione, omologazione e impugnabilità delle sanzioni. Il quadro normativo italiano ha subito modifiche rilevanti nel corso del 2024 e del 2026, con due distinti decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno ridisegnato i presupposti di legittimità dei sistemi di rilevazione automatica della velocità. Professionisti del settore legale, consulenti del traffico e automobilisti che intendono contestare una multa devono oggi orientarsi in un sistema più strutturato rispetto al passato.
Autovelox fissi e mobili: definizione e differenze strutturali
Gli autovelox fissi sono dispositivi installati permanentemente su strutture stradali, spesso in postazioni dedicate con apposita segnaletica verticale. Operano in modo continuativo, senza la necessità di personale di polizia stradale presente sul posto al momento della rilevazione. Gli autovelox mobili, invece, vengono impiegati da pattuglie delle forze dell’ordine o posizionati temporaneamente in punti della rete viaria, con presenza fisica degli agenti o in modalità semiautomatica.
Questa distinzione strutturale si riflette direttamente sulle condizioni di legittimità dell’accertamento. Per i dispositivi fissi, la normativa richiede una procedura di installazione formale, che comprende autorizzazione dell’ente proprietario della strada, delibera dell’organo competente e, soprattutto, l’omologazione e la taratura periodica del dispositivo. Per quelli mobili, il regime è tradizionalmente meno rigido sotto il profilo autorizzativo, ma non per questo privo di vincoli: la presenza degli agenti, la segnalazione preventiva e il rispetto delle distanze minime dai cartelli di preavviso restano condizioni imprescindibili.
Il D.M. MIT dell’11 aprile 2024 e il decreto del giugno 2026
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 aprile 2024 ha introdotto una revisione organica delle norme applicabili ai sistemi fissi di controllo della velocità, imponendo requisiti più stringenti in materia di approvazione e omologazione. La distinzione tra approvazione e omologazione — concetti spesso confusi nella prassi — è divenuta centrale: l’omologazione attesta la conformità tecnica del dispositivo a specifici standard, mentre l’approvazione ministeriale ne autorizza l’impiego su strada.
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A distanza di poco più di due anni, il D.M. MIT dell’8 giugno 2026 ha ulteriormente aggiornato la disciplina, intervenendo sulla gestione della velocità e sui requisiti tecnici dei sistemi di rilevazione. Le modifiche introdotte si inseriscono in un processo di adeguamento progressivo che mira a uniformare le pratiche degli enti locali — comuni e province — e a ridurre il contenzioso derivante da installazioni non conformi. A partire da luglio 2026, il sistema dei controlli elettronici di velocità ha subito una trasformazione significativa, con effetti diretti sulla validità degli accertamenti e sulle possibilità di opposizione da parte degli automobilisti.
Il divieto di installazione sotto i 50 km/h e le deroghe previste
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla normativa vigente riguarda i limiti di velocità minimi entro cui è consentita l’installazione di autovelox. Secondo le nuove regole, i dispositivi non possono essere posizionati in tratti stradali con limite inferiore a 50 km/h, salvo specifiche eccezioni. Questa disposizione incide in modo significativo sulla prassi di molti comuni che, in passato, avevano installato postazioni fisse in zone urbane con limiti ridotti a 30 km/h, talvolta con finalità più legate alla riscossione di proventi che alla sicurezza stradale.
Le deroghe ammesse riguardano situazioni particolari, come tratti con elevata incidentalità documentata o aree in prossimità di scuole e ospedali, ma devono essere formalmente motivate e approvate dall’autorità competente. In assenza di tale motivazione, l’installazione risulta illegittima e la sanzione irrogata è potenzialmente impugnabile con successo davanti al giudice di pace.
Tolleranza di velocità: la regola applicabile a entrambi i sistemi
Indipendentemente dalla tipologia di dispositivo impiegato, la tolleranza applicata in sede di accertamento segue criteri uniformi stabiliti dalla normativa tecnica. Per velocità fino a 100 km/h, la tolleranza è fissa e pari a 5 km/h: ciò significa che la velocità contestata è sempre quella rilevata, diminuita di 5 km/h. Per velocità superiori a 100 km/h, si applica una tolleranza del 5% della velocità rilevata, con un minimo comunque non inferiore a 5 km/h.
Questo meccanismo, che tiene conto dell’inevitabile margine di errore strumentale, è vincolante per tutti gli organi accertatori e non può essere derogato in sede di contestazione. Un automobilista rilevato a 115 km/h su un tratto con limite a 110 km/h non può essere sanzionato: la tolleranza del 5% porta la velocità contestabile a partire da circa 116 km/h.
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Omologazione, taratura e impugnabilità delle sanzioni
Il tema dell’omologazione è divenuto uno dei principali terreni di contestazione delle sanzioni da autovelox, sia fissi che mobili. Un dispositivo privo di regolare omologazione ministeriale, o la cui taratura periodica non sia stata eseguita nei termini previsti, produce accertamenti che possono essere annullati in sede di opposizione. La giurisprudenza ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui l’onere della prova relativo alla conformità del dispositivo grava sull’ente che ha emesso il verbale.
Sul piano pratico, chi riceve una multa da autovelox può richiedere, in sede di opposizione, l’esibizione della documentazione relativa all’omologazione e all’ultima taratura effettuata. In mancanza di tali documenti, o in presenza di irregolarità nella procedura di installazione, il verbale risulta privo di uno dei suoi presupposti essenziali di legittimità. Per i dispositivi mobili, la contestazione può riguardare anche la distanza minima del segnale di preavviso e la presenza effettiva degli agenti al momento della rilevazione.
Segnalazione preventiva: obblighi diversi per sistemi fissi e mobili
La segnalazione preventiva della presenza di un dispositivo di rilevazione della velocità è obbligatoria per entrambe le tipologie, ma con modalità diverse. Per gli autovelox fissi, la segnaletica deve essere permanente e posizionata a distanza adeguata dalla postazione, in modo da consentire al conducente di adeguare la velocità prima della rilevazione. Per i dispositivi mobili, la segnalazione può essere garantita dalla presenza della pattuglia stessa o da appositi cartelli temporanei, ma deve comunque essere visibile e rispettare le distanze minime prescritte.
L’assenza o l’inadeguatezza della segnalazione costituisce un vizio formale che, secondo l’orientamento prevalente, rende il verbale contestabile. La documentazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce indicazioni sugli standard tecnici applicabili alla segnaletica stradale connessa ai sistemi di controllo della velocità.
Il quadro normativo attuale impone dunque agli enti locali una gestione rigorosa di ogni fase del processo, dall’installazione alla manutenzione, dalla taratura alla segnalazione. Per l’automobilista che intende opporsi a una sanzione, la verifica della regolarità procedurale del dispositivo rimane lo strumento più efficace, a condizione che l’opposizione sia proposta nei termini di legge e supportata da una documentazione adeguata.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








