Con il Pronto Ordini n. 81 del 12 ottobre 2026, il CNDCEC — Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — ha fornito un chiarimento di rilievo ordinistico: il professionista iscritto nella Sezione A dell’Albo con il titolo di ragioniere commercialista che supera l’esame di Stato per l’abilitazione come dottore commercialista conserva integralmente la propria anzianità di iscrizione. Il cambio di titolo, in altri termini, non azzera né modifica la posizione maturata nel registro professionale. Una precisazione che, pur riguardando un meccanismo tecnico-ordinistico, ha implicazioni concrete per numerosi professionisti che hanno intrapreso o stanno valutando questo percorso di qualificazione.
Il contesto: due titoli, una sola Sezione A dell’Albo
L’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è articolato in due sezioni. La Sezione A accoglie sia i dottori commercialisti sia i ragionieri commercialisti, figure professionali con percorsi formativi distinti ma iscritte nello stesso registro e soggette alla medesima vigilanza ordinistica. Il ragioniere commercialista accede alla Sezione A con un titolo di studio di livello diverso rispetto al dottore commercialista, ma può successivamente sostenere l’esame di Stato previsto per quest’ultima qualifica, ottenendo così la variazione del titolo professionale.
La questione che il CNDCEC ha affrontato nel Pronto Ordini n. 81/2026 riguarda proprio questo momento di transizione: cosa accade all’anzianità di iscrizione ragioniere dottore commercialista quando il professionista cambia titolo rimanendo nella stessa Sezione A? La risposta del Consiglio Nazionale è netta e non lascia margini interpretativi.
Il chiarimento del CNDCEC: il titolo cambia, l’anzianità resta
Secondo quanto stabilito nel Pronto Ordini n. 81 del 12 ottobre 2026, il nuovo titolo professionale — dottore commercialista — non modifica l’anzianità di iscrizione all’Albo. Il professionista che era iscritto come ragioniere commercialista mantiene la data originaria di iscrizione, che continua a valere ai fini del computo dell’anzianità nell’Albo.
→ Leggi anche: CNDCEC: il fatturato delle società di persone si attribuisce secondo la quota di partecipazione agli utili
Questo significa che un professionista iscritto, ad esempio, da quindici anni come ragioniere commercialista e che oggi supera l’esame di Stato per diventare dottore commercialista non vede azzerata quella anzianità: la sua posizione nell’Albo continua a decorrere dalla data originaria di iscrizione. Il cambio di denominazione del titolo è una variazione formale che non incide sulla continuità del rapporto con l’Albo.
Si tratta di un principio che tutela i professionisti che hanno scelto di investire nella propria formazione e di elevare il proprio titolo, evitando che un percorso di crescita si traduca paradossalmente in un arretramento della posizione ordinistica maturata nel tempo.
Il criterio dell’anzianità anagrafica in caso di parità
Il chiarimento del CNDCEC si inserisce in un quadro regolamentare più ampio. Quando tra un dottore commercialista e un ragioniere commercialista si registra una parità di anzianità di iscrizione all’Albo, il criterio dirimente è l’anzianità anagrafica: prevale, cioè, il professionista più anziano per età. Questo meccanismo di tiebreaker è già previsto dalla regolamentazione ordinistica e si applica indipendentemente dalla variazione del titolo.
La coesistenza di questi due criteri — anzianità di iscrizione e, in subordine, anzianità anagrafica — garantisce un sistema di graduazione ordinistica che rimane stabile anche a fronte di variazioni formali del titolo professionale. Il professionista che transita da ragioniere commercialista a dottore commercialista non altera la propria posizione relativa rispetto agli altri iscritti, né modifica i criteri che si applicano in caso di parità.
→ Leggi anche: Credenziali Sister: dismissione progressiva dal 15 novembre 2026
Perché il Pronto Ordini n. 81/2026 è rilevante per gli Ordini territoriali
I Pronto Ordini del CNDCEC sono pareri resi dal Consiglio Nazionale su quesiti formulati dagli Ordini territoriali. Non hanno valore normativo in senso stretto, ma costituiscono un orientamento autorevole che gli Ordini locali seguono nella gestione delle pratiche di Albo. Il Pronto Ordini n. 81 del 12 ottobre 2026 risponde evidentemente a un quesito concreto sollevato da uno o più Ordini territoriali, il che suggerisce che la questione si sia già presentata nella prassi amministrativa.
Per i segretari degli Ordini e per i responsabili delle pratiche di Albo, il chiarimento fornisce una base operativa precisa: quando un iscritto presenta la documentazione relativa al superamento dell’esame di Stato per la qualifica di dottore commercialista, la variazione del titolo va registrata senza modificare la data di decorrenza dell’iscrizione. L’anzianità di iscrizione ragioniere dottore commercialista, nel passaggio da un titolo all’altro, rimane quella originaria.
Cosa deve fare il professionista interessato
Per il singolo professionista che ha superato o sta per superare l’esame di Stato per l’abilitazione come dottore commercialista, il percorso operativo non cambia nella sostanza: occorre comunicare all’Ordine territoriale di appartenenza l’avvenuto superamento dell’esame e richiedere la variazione del titolo professionale nell’Albo. L’Ordine provvederà ad aggiornare la denominazione del titolo mantenendo invariata la data originaria di iscrizione.
È opportuno, in ogni caso, richiedere e conservare un estratto aggiornato dell’Albo che attesti la data di iscrizione originaria, così da disporre di documentazione formale in caso di necessità — ad esempio per partecipazioni a procedure che richiedano la dimostrazione dell’anzianità di iscrizione. Per ulteriori dettagli sul funzionamento dell’Albo e sulla regolamentazione ordinistica, il riferimento istituzionale rimane il sito del CNDCEC.
Il chiarimento del CNDCEC con il Pronto Ordini n. 81 del 12 ottobre 2026 risolve un dubbio interpretativo che poteva generare incertezze nella gestione delle pratiche di Albo, confermando che l’elevazione del titolo professionale è un riconoscimento aggiuntivo e non una discontinuità nel percorso ordinistico del professionista.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







