Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito un chiarimento operativo destinato a risolvere un dubbio interpretativo ricorrente negli studi professionali strutturati in forma societaria: quando si tratta di verificare situazioni di incompatibilità per un commercialista che opera attraverso una società di servizi costituita come società di persone, il fatturato deve essere attribuito al singolo professionista in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, non alla quota di partecipazione al capitale. Il chiarimento, formalizzato nel Pronto Ordini n. 51/2026 del 9 ottobre 2026 e pubblicato il 12 ottobre 2026, era stato sollecitato direttamente dall’Ordine di Vicenza, che aveva posto al CNDCEC una domanda precisa sul criterio corretto di imputazione del fatturato nelle società di persone di servizi.
Il quesito dell’Ordine di Vicenza e la risposta del CNDCEC
L’Ordine di Vicenza aveva chiesto al Consiglio Nazionale se, ai fini della verifica delle incompatibilità, il fatturato di una società di persone che svolge attività di servizi dovesse essere imputato al professionista socio sulla base della quota di partecipazione al capitale oppure sulla base della quota di partecipazione agli utili come definita nello statuto o nel patto sociale. La distinzione non è formale: nelle società di persone — si pensi alla società in nome collettivo o alla società in accomandita semplice — la quota di capitale e la quota di partecipazione agli utili possono divergere significativamente, essendo quest’ultima liberamente determinabile dai soci nell’atto costitutivo o nel contratto di società.
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 51/2026, ha risposto in modo netto: il criterio rilevante è quello della quota di partecipazione agli utili. Questa posizione ha una logica sistematica precisa. Nelle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci per trasparenza — secondo quanto previsto dal TUIR — proprio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Applicare lo stesso criterio alla verifica del fatturato ai fini delle incompatibilità assicura coerenza tra il trattamento fiscale del reddito e la valutazione deontologica della posizione del professionista.
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Perché la distinzione tra quota di capitale e quota di utili è decisiva nelle società di persone
La questione non riguarda solo un tecnicismo contabile: la scelta del parametro di imputazione del fatturato della società di persone incide direttamente sulla posizione del singolo commercialista rispetto alle soglie rilevanti per le incompatibilità professionali. Un socio che detiene, ad esempio, una quota di capitale minoritaria ma una quota di partecipazione agli utili più elevata — situazione perfettamente ammissibile nell’ambito dell’autonomia contrattuale delle società di persone — si vedrebbe attribuire un volume di fatturato diverso a seconda del criterio adottato.
Utilizzare la quota di capitale, in questi casi, porterebbe a una rappresentazione distorta della reale posizione economica del professionista all’interno della struttura societaria. Al contrario, la quota di partecipazione agli utili riflette in modo più fedele il peso economico effettivo del socio, che è anche il parametro utilizzato dal legislatore fiscale per l’imputazione per trasparenza del reddito societario.
Il chiarimento del CNDCEC si inserisce quindi in una logica di coerenza sistematica: la verifica delle incompatibilità non può prescindere dalla realtà economica del rapporto societario, e quella realtà è espressa, nelle società di persone, dalla quota di partecipazione agli utili come risultante dall’atto costitutivo o dal patto sociale.
Implicazioni operative per i professionisti e per gli Ordini territoriali
Il Pronto Ordini n. 51/2026 ha valore orientativo per tutti gli Ordini territoriali che si trovino a dover valutare situazioni analoghe. In concreto, quando un commercialista iscritto all’albo opera — in tutto o in parte — attraverso una società di servizi strutturata come società di persone, l’Ordine chiamato a verificare eventuali profili di incompatibilità dovrà:
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- acquisire l’atto costitutivo o il contratto di società per individuare la quota di partecipazione agli utili del professionista;
- imputare al professionista la quota di fatturato della società di persone corrispondente a tale percentuale;
- non fare riferimento alla quota di partecipazione al capitale, anche qualora essa risulti diversa dalla quota di utili.
Questo approccio richiede che i professionisti soci mantengano una documentazione aggiornata e facilmente consultabile del patto sociale, in particolare quando le quote di utili siano state modificate nel tempo rispetto all’assetto originario. Eventuali modifiche statutarie che alterino la ripartizione degli utili tra i soci assumono quindi rilevanza non solo sul piano fiscale — dove incidono sull’imputazione per trasparenza del reddito — ma anche sul piano deontologico e della verifica delle incompatibilità.
Il perimetro del chiarimento: società di servizi e forma giuridica rilevante
Il Pronto Ordini n. 51/2026 si riferisce specificamente alle società di servizi costituite nella forma di società di persone. Il perimetro applicativo è quindi delimitato: non riguarda le società di capitali, per le quali valgono criteri differenti, né le strutture associative non societarie. La precisione del quesito posto dall’Ordine di Vicenza — e la risposta altrettanto circoscritta del CNDCEC — suggerisce che il tema sia emerso nella pratica con sufficiente frequenza da rendere necessaria una presa di posizione ufficiale del Consiglio Nazionale.
Per approfondire il quadro normativo di riferimento relativo all’imputazione del reddito nelle società di persone, è utile consultare le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che disciplina il principio di trasparenza fiscale applicabile a queste strutture.
Per i commercialisti che operano in forma associata o societaria, il chiarimento del CNDCEC rappresenta un riferimento interpretativo da tenere presente nella gestione ordinaria dei rapporti con l’Ordine di appartenenza, soprattutto in occasione di revisioni periodiche della propria posizione o in presenza di variazioni nell’assetto societario che modifichino la distribuzione degli utili tra i soci.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








