La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24615 del 12 agosto 2026, ha chiarito un punto controverso in materia di agevolazioni contributive per le nuove assunzioni: il precedente rapporto di apprendistato professionalizzante, intercorso tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, preclude l’accesso all’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. La decisione ha implicazioni dirette per le imprese che hanno utilizzato o intendono strutturare percorsi di stabilizzazione post-apprendistato confidando sull’incentivo fiscale.
Il quadro normativo: l’esonero contributivo della legge di Stabilità 2015
Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014 — la cosiddetta legge di Stabilità 2015 — che ha introdotto un esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumevano lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015. L’agevolazione era strutturata come un beneficio di natura previdenziale: il datore di lavoro veniva esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico per un periodo di tre anni, entro un massimale stabilito dalla norma.
Tuttavia, il legislatore aveva previsto una condizione ostativa esplicita: erano esclusi dall’incentivo i lavoratori che avevano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, indipendentemente dal datore di lavoro con cui tale rapporto fosse intercorso. Il punto controverso, su cui si è pronunciata la Cassazione, riguardava la qualificazione giuridica del contratto di apprendistato professionalizzante: se esso dovesse o meno rientrare in questa categoria ostativa.
La natura giuridica dell’apprendistato al centro della controversia
Il nodo interpretativo affrontato dalla sentenza n. 24615/2026 è di carattere sistematico. L’apprendistato professionalizzante è, nella sua struttura giuridica, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani. Questa qualificazione, consolidata nel diritto del lavoro italiano, è esattamente il punto su cui la Corte ha fondato il proprio ragionamento.
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Secondo la Cassazione, poiché l’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia concluso un rapporto di apprendistato professionalizzante con un determinato datore di lavoro e venga successivamente assunto dallo stesso datore — entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto — con contratto a tempo indeterminato ordinario, non consente a quest’ultimo di accedere all’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2015. Il precedente apprendistato rientra nel periodo di blocco fissato dalla norma.
La posizione della Corte è coerente con una lettura rigorosa della disposizione agevolativa: le norme di favore, in quanto eccezionali rispetto al regime ordinario, non ammettono interpretazioni estensive che ne amplino l’ambito di applicazione oltre quanto previsto dal legislatore. Se il lavoratore aveva già un rapporto stabile — anche se formativo — con il medesimo datore, l’assunzione a tempo indeterminato successiva non integra quel requisito di “nuova occupazione stabile” che la norma intendeva premiare.
Cosa cambia concretamente per le imprese che hanno stabilizzato ex apprendisti
La sentenza assume rilievo pratico per i datori di lavoro che, nel corso del 2015, hanno stabilizzato lavoratori al termine del contratto di apprendistato professionalizzante e hanno contestualmente richiesto — o intendevano richiedere — l’esonero contributivo triennale. Secondo la Corte, tale beneficio non spettava, e le somme eventualmente non versate all’INPS potrebbero essere oggetto di recupero contributivo.
Il punto critico è la finestra temporale dei sei mesi: se tra la cessazione del contratto di apprendistato e la nuova assunzione a tempo indeterminato sono trascorsi meno di sei mesi, il lavoratore ricade nella condizione ostativa e il datore non ha diritto all’esonero. Questo schema è frequentissimo nella pratica aziendale, dove la stabilizzazione dell’apprendista avviene spesso in continuità o a breve distanza dalla scadenza del percorso formativo.
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Le imprese che si trovano in questa situazione devono valutare con attenzione:
- se il rapporto di apprendistato professionalizzante si è concluso entro i sei mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato incentivata;
- se il beneficio è stato effettivamente fruito e in quale misura;
- se sono pendenti o prevedibili contestazioni da parte dell’INPS in sede di verifica contributiva;
- se esistono margini per una regolarizzazione spontanea, tenendo conto dei termini di prescrizione dei crediti contributivi.
Il principio affermato dalla Corte e la sua portata interpretativa
La sentenza n. 24615/2026 non introduce una norma nuova, ma chiarisce l’applicazione di una disposizione già vigente al momento dei fatti. Tuttavia, la sua portata non è meramente storica: il principio per cui il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato e come tale rileva ai fini delle condizioni ostative agli incentivi all’assunzione è destinato a orientare le valutazioni su agevolazioni analoghe introdotte negli anni successivi, nella misura in cui queste prevedano clausole di esclusione basate sulla preesistenza di rapporti a tempo indeterminato.
Per i professionisti che assistono imprese nella gestione del personale e nella pianificazione contributiva, la sentenza impone una verifica retrospettiva delle posizioni in cui sia stato fruito un esonero contributivo a seguito della stabilizzazione di un ex apprendista. L’analisi deve considerare il testo della norma agevolativa applicata, la natura del rapporto precedente e la distanza temporale tra i due contratti.
La Cassazione conferma così un approccio interpretativo già emerso in altri ambiti agevolativi: le condizioni di accesso ai benefici contributivi devono essere lette in modo rigoroso, e la qualificazione giuridica formale dei contratti — non la loro funzione economica o la continuità del rapporto — è il criterio dirimente. Per le imprese che si trovano ad affrontare contestazioni su questo punto, il confronto con un consulente del lavoro o un commercialista esperto in diritto previdenziale diventa un passaggio non rinviabile.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








