Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito, con il Pronto Ordini n. 81/2026, un punto di rilevante impatto ordinistico: il ragioniere commercialista che consegue l’abilitazione come dottore commercialista conserva l’anzianità di iscrizione all’Albo maturata nella qualifica precedente. In altri termini, il nuovo titolo professionale non azzera né modifica la posizione acquisita nel registro, con implicazioni concrete per chi si trova in questa situazione di transizione tra le due qualifiche.
Il contenuto del Pronto Ordini n. 81/2026 e la questione ordinistica
La questione affrontata dal CNDCEC riguarda un profilo tecnico tutt’altro che secondario nella gestione dell’Albo. Quando un ragioniere commercialista supera l’esame di abilitazione per la qualifica di dottore commercialista, si pone il problema di come trattare l’anzianità di iscrizione già maturata. La risposta fornita dall’organo nazionale è netta: la variazione del titolo non incide sulla data di prima iscrizione all’Albo, che rimane quella originaria.
Il Pronto Ordini n. 81/2026 costituisce uno strumento di orientamento operativo per gli Ordini territoriali, che si trovano a gestire le pratiche di variazione del titolo professionale. La chiarezza su questo punto è rilevante perché l’anzianità di iscrizione non è un dato meramente anagrafico: essa incide su numerosi aspetti della vita professionale, dall’accesso a determinati incarichi istituzionali alla partecipazione agli organi collegiali degli Ordini locali.
L’indicazione del CNDCEC si inserisce in un quadro normativo che ha visto la progressiva unificazione delle categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti in un unico Albo, con sezioni distinte. Proprio questa struttura dell’Albo rende necessario definire con precisione le regole di gestione dell’anzianità quando un iscritto transita da una qualifica all’altra.
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Come si calcola l’anzianità e quando si applica il criterio dell’età anagrafica
La conservazione dell’anzianità di iscrizione ha effetti diretti in tutte le situazioni in cui la posizione in graduatoria tra professionisti rileva. Un aspetto specifico emerge quando l’anzianità di iscrizione risulta identica tra un dottore commercialista e un ragioniere commercialista: in questo caso, il criterio di precedenza si sposta sull’età anagrafica, ossia sulla data di nascita del professionista.
Questo meccanismo di tie-breaking è già previsto dalla regolamentazione in materia di prima formazione dell’Albo e trova applicazione ogni volta che la sola anzianità non è sufficiente a distinguere la posizione di due iscritti. La chiarificazione del CNDCEC si integra quindi con un sistema di regole già esistente, rafforzandone la coerenza applicativa.
Dal punto di vista pratico, il professionista che ha superato l’esame da dottore commercialista non deve preoccuparsi di perdere anni di carriera ordinistica: la sua posizione nell’Albo rimane ancorata alla data in cui si è iscritto per la prima volta, indipendentemente dal fatto che all’epoca fosse iscritto come ragioniere commercialista. La variazione del titolo è, sotto questo profilo, una modifica qualitativa e non quantitativa della sua posizione.
Le implicazioni operative per gli Ordini territoriali e per i professionisti
Per gli Ordini territoriali, il Pronto Ordini n. 81/2026 fornisce un riferimento chiaro su come trattare le pratiche di variazione del titolo. La procedura di aggiornamento dell’Albo deve riflettere il nuovo titolo professionale senza alterare la data di iscrizione originaria. Questo significa che i sistemi di gestione dell’Albo devono essere configurati in modo da mantenere separati i due dati: il titolo attuale e la data di prima iscrizione.
Per il singolo professionista, la chiarificazione elimina un’incertezza che poteva scoraggiare la scelta di sostenere l’esame da dottore commercialista. Se il timore era quello di “ripartire da zero” nell’anzianità ordinistica, il CNDCEC ha ora dissipato ogni dubbio: il percorso di valorizzazione del titolo professionale non comporta alcun sacrificio in termini di posizione nell’Albo.
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È opportuno che i professionisti interessati verifichino con il proprio Ordine territoriale le modalità operative di aggiornamento della propria posizione, assicurandosi che la variazione del titolo venga correttamente registrata senza alterare la data di prima iscrizione. In caso di incongruenze, il Pronto Ordini n. 81/2026 costituisce il riferimento normativo da citare nella comunicazione con la segreteria dell’Ordine.
Il quadro di riferimento: la struttura dell’Albo unificato e la distinzione tra sezioni
La questione affrontata dal CNDCEC si comprende meglio alla luce della struttura attuale dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’Albo è articolato in sezioni distinte, ciascuna corrispondente a una qualifica professionale. Il transito da una sezione all’altra — in questo caso dalla sezione dei ragionieri commercialisti a quella dei dottori commercialisti — avviene a seguito del superamento dell’esame di abilitazione specifico.
Questa architettura dell’Albo rende necessario un presidio normativo chiaro sulle regole di continuità della posizione professionale. Senza una indicazione esplicita come quella fornita dal Pronto Ordini n. 81/2026, gli Ordini territoriali avrebbero potuto adottare comportamenti difformi, con il rischio di trattamenti disomogenei su tutto il territorio nazionale.
Per approfondire la regolamentazione dell’Albo e le norme in materia di prima formazione, è possibile consultare le risorse istituzionali del CNDCEC, che raccolgono i documenti di orientamento per gli Ordini e per i professionisti iscritti.
La posizione espressa dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 81/2026 stabilisce un principio di continuità ordinistica che valorizza il percorso professionale complessivo dell’iscritto. Chi ha scelto di investire nella propria formazione conseguendo il titolo di dottore commercialista può farlo sapendo che la storia della propria iscrizione all’Albo resta intatta, e che il riconoscimento della propria esperienza ordinistica non viene in alcun modo compromesso dalla variazione del titolo.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








