Dal 1° novembre 2026 le importazioni di pacchi da paesi extra-UE con valore fino a 150 euro saranno soggette a una nuova misura doganale europea: la Union Handling Fee, un diritto fisso di 2 euro per collo che si aggiunge al dazio temporaneo già vigente di 3 euro, portando il prelievo complessivo a 5 euro per spedizione. La misura rientra nel quadro del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea e interessa direttamente operatori logistici, piattaforme di e-commerce e consumatori finali che acquistano da fornitori non comunitari.
Cosa prevede concretamente la Union Handling Fee e a chi si applica
La Union Handling Fee — traducibile come diritto di gestione doganale dell’Unione — è un dazio fisso di 2 euro per articolo applicato alle spedizioni provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione Europea, il cui valore dichiarato non superi la soglia dei 150 euro. Si tratta di una fascia di valore che storicamente ha beneficiato di un regime semplificato, poiché al di sotto di tale soglia i pacchi erano esenti da dazi doganali ordinari e da IVA all’importazione in base alle regole precedenti alla riforma del VAT e-commerce package del 2021.
La nuova misura non sostituisce il regime vigente, bensì si somma al dazio forfettario temporaneo di 3 euro già introdotto in precedenza, portando il totale a 5 euro per ogni pacco sotto soglia. L’obiettivo dichiarato è coprire i costi amministrativi di gestione doganale che le autorità competenti sostengono per il trattamento dell’elevato volume di spedizioni a basso valore, cresciuto esponenzialmente con l’espansione del commercio elettronico transfrontaliero da piattaforme con sede in paesi terzi.
Il provvedimento si inserisce nel processo di revisione del Codice Doganale dell’Unione Europea, che mira ad aggiornare le procedure di sdoganamento in risposta all’aumento delle spedizioni di piccolo taglio, spesso provenienti da operatori asiatici che offrono prezzi molto competitivi anche grazie a una minore pressione fiscale e doganale rispetto ai concorrenti europei.
→ Leggi anche: Pacchi extra-UE: entra in vigore la tassa europea di 2 euro dal 1° novembre sulle importazioni fino a 150 euro
Il percorso istituzionale: Parlamento e Consiglio avevano tempo fino al 21 ottobre 2026
Sul piano procedurale, il Parlamento Europeo e il Consiglio avevano tempo fino al 21 ottobre 2026 per sollevare obiezioni formali alla misura. Superata tale scadenza senza interventi ostativi, il provvedimento segue il proprio iter verso l’entrata in vigore fissata al 1° novembre 2026. Le fonti primarie disponibili confermano questa data come quella ufficiale di applicazione, sebbene la questione abbia generato un dibattito istituzionale nelle settimane precedenti la scadenza.
La Union Handling Fee è stata concepita come strumento strutturale nell’ambito della riforma doganale, non come misura emergenziale o temporanea. Questo la distingue dal dazio forfettario di 3 euro, che ha invece carattere transitorio. La distinzione è rilevante per gli operatori che devono pianificare i propri modelli di costo nel medio periodo.
Impatto operativo per e-commerce, logistica e operatori doganali
Per le piattaforme di e-commerce che gestiscono vendite dirette al consumatore europeo da magazzini extra-UE — in particolare quelle con sede in Cina o in altri paesi asiatici — la union handling fee rappresenta un elemento di costo aggiuntivo che incide sulla competitività dei prodotti a basso prezzo. Un articolo venduto a 15 euro con spedizione gratuita subisce un impatto percentuale ben diverso rispetto a uno da 140 euro: nel primo caso, i 5 euro complessivi di prelievo doganale (2 euro di union handling fee più 3 euro di dazio temporaneo) incidono per circa un terzo del valore della merce.
Per gli operatori logistici e i corrieri attivi nel segmento delle spedizioni internazionali di piccolo taglio, la misura implica una revisione delle procedure di dichiarazione doganale e potenzialmente dei sistemi informativi utilizzati per la gestione dei flussi. Le dogane europee si aspettano che il gettito derivante dalla union handling fee contribuisca a finanziare l’infrastruttura di controllo necessaria per gestire volumi di spedizioni che in alcuni paesi membri hanno raggiunto decine di milioni di colli l’anno.
→ Leggi anche: Autotrasporto internazionale: MIT modifica regole e modelli dal 7 ottobre 2026
Per i consumatori finali, l’effetto concreto dipenderà dalle scelte dei venditori: alcuni potrebbero assorbire il costo per mantenere la competitività di prezzo, altri lo trasferiranno in tutto o in parte sul prezzo finale o sulle spese di spedizione. Chi acquista abitualmente su piattaforme extra-UE prodotti di basso valore — abbigliamento, accessori, articoli elettronici di fascia bassa — dovrà considerare questo elemento nel confronto tra offerte.
Il contesto normativo: perché la soglia dei 150 euro è al centro della riforma doganale
La soglia dei 150 euro è da anni al centro del dibattito sulla parità di condizioni tra operatori europei e non europei nel mercato digitale. Al di sotto di tale valore, le spedizioni extra-UE beneficiavano di una de minimis exemption che le esentava dai dazi ordinari, creando un vantaggio competitivo strutturale per i grandi operatori del commercio elettronico internazionale rispetto ai rivenditori europei soggetti a IVA, dazi e costi di compliance.
La union handling fee non elimina la soglia dei 150 euro — che rimane il discrimine tra il regime semplificato e quello ordinario — ma introduce un prelievo anche all’interno di questa fascia, riducendo parzialmente il divario competitivo. Per una panoramica aggiornata sull’evoluzione del Codice Doganale dell’Unione si può fare riferimento alle analisi pubblicate da Il Sole 24 Ore sul tema.
Per commercialisti e consulenti che assistono imprese attive nell’importazione o nella distribuzione di prodotti provenienti da paesi terzi, l’entrata in vigore della union handling fee dal 1° novembre 2026 richiede una verifica dei contratti di fornitura, delle condizioni Incoterms applicate e delle procedure di sdoganamento adottate, per valutare se e in quale misura il nuovo costo doganale ricada sull’importatore, sul venditore o sul consumatore finale. La pianificazione anticipata è preferibile a un adeguamento tardivo che potrebbe generare contestazioni commerciali o margini erosi.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







