L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 194 del 28 ottobre 2026, ha confermato che i piani di azioni gratuite dipendenti possono beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dal TUIR anche quando il piano subordina l’accesso a requisiti selettivi, quali un’anzianità minima di servizio di tre anni e l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali. La chiarificazione è rilevante per tutte le imprese — inclusi i gruppi multinazionali — che intendono strutturare piani di azionariato diffuso senza incorrere in una tassazione ordinaria in capo ai lavoratori beneficiari.
Il quadro normativo: art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR
Il riferimento normativo è l’art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni assegnate ai dipendenti fino al limite di € 2.065,83 per periodo d’imposta. La norma, tuttavia, non è di applicazione automatica: il legislatore ha subordinato l’esenzione al rispetto di condizioni sostanziali che distinguono i piani di azionariato diffuso — destinati alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori — dalle assegnazioni individuali tipiche dei piani di stock option riservati al management.
Proprio su questo confine si concentra l’interpello del 28 ottobre 2026. La questione era se l’introduzione di soglie di accesso oggettive — anzianità minima e posizione gerarchica — potesse far qualificare il piano come trattamento ad personam, con conseguente perdita dell’agevolazione.
Il caso esaminato: un gruppo multinazionale con l’85% del personale coinvolto
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava un gruppo multinazionale che aveva strutturato un piano di assegnazione di azioni gratuite ai propri dipendenti. Il piano prevedeva l’assegnazione dello stesso numero di azioni a circa l’85% del personale, con due condizioni di accesso: il possesso di un’anzianità minima di tre anni in azienda e l’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali.
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L’istante chiedeva conferma che tali requisiti non facessero venire meno il carattere collettivo del piano e, con esso, la possibilità di applicare l’esenzione IRPEF sino alla soglia di legge. La struttura del piano — stessa quantità di azioni per tutti i partecipanti, criteri di selezione uniformi e non discrezionali — era il fulcro dell’argomentazione a supporto dell’agevolazione.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate: i criteri oggettivi non compromettono l’esenzione
La Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la spettanza dell’esenzione fiscale per le azioni gratuite ai dipendenti, chiarendo che la presenza di requisiti di accesso non è di per sé incompatibile con la natura collettiva del piano, a condizione che tali criteri siano:
- oggettivi, ovvero verificabili in modo uniforme e non rimessi alla discrezionalità del datore di lavoro;
- non discriminatori sul piano individuale, cioè non orientati a selezionare singole persone in funzione di meriti o valutazioni soggettive;
- coerenti con la finalità di azionariato diffuso, che postula una partecipazione ampia e non ristretta a figure apicali o a singoli manager.
Il requisito dell’anzianità minima di tre anni è stato ritenuto un criterio oggettivo e generale, applicabile in modo uniforme a tutti i dipendenti che si trovino nella medesima situazione. Non attribuisce vantaggi individuali, ma delimita la platea in ragione di un dato temporale verificabile. Analogamente, l’esclusione dei livelli apicali è stata considerata coerente con la logica del piano: la norma agevolativa è pensata per favorire la partecipazione azionaria dei lavoratori dipendenti in senso lato, non per integrare la remunerazione variabile del top management, che dispone già di altri strumenti dedicati.
La distinzione tra azionariato diffuso e stock option: perché conta
L’interpello ribadisce una distinzione che i professionisti devono tenere ben presente nella fase di strutturazione dei piani. L’azionariato diffuso — il cui regime agevolato è confermato dalla Risposta n. 194/2026 — si caratterizza per:
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- destinazione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori;
- assegnazione di un numero uniforme di azioni, indipendente dalla performance individuale;
- criteri di accesso oggettivi, non discrezionali e non calibrati sul singolo.
Le stock option attribuite individualmente a singoli dirigenti o manager seguono invece un regime diverso e non beneficiano della medesima esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR. Confondere le due fattispecie — o strutturare un piano formalmente collettivo ma sostanzialmente selettivo — espone l’impresa al rischio di contestazioni in sede di accertamento, con conseguente tassazione ordinaria in capo ai beneficiari e possibili rilievi contributivi.
Implicazioni operative per imprese e consulenti
Per i commercialisti e i consulenti del lavoro che assistono imprese intenzionate ad adottare piani di azioni gratuite ai dipendenti con esenzione fiscale, la Risposta n. 194/2026 offre indicazioni operative precise. In primo luogo, la soglia dell’anzianità minima di tre anni può essere inserita nel regolamento del piano senza pregiudicare l’agevolazione, purché sia applicata in modo uniforme. In secondo luogo, l’esclusione dei livelli apicali non è solo ammessa, ma risulta coerente con la ratio della norma.
È tuttavia indispensabile che il piano sia documentato in modo rigoroso: il regolamento deve esplicitare i criteri di accesso, la modalità di calcolo delle azioni assegnate e la platea dei destinatari. Il rispetto della soglia di € 2.065,83 per periodo d’imposta va monitorato in sede di conguaglio fiscale, tenendo conto che eventuali eccedenze concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del lavoratore secondo le regole ordinarie. Infine, laddove il piano coinvolga dipendenti di società appartenenti a un gruppo multinazionale, occorre verificare la corretta imputazione del costo e la coerenza con le regole sul transfer pricing infragruppo.
La chiarezza fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 194 del 28 ottobre 2026 riduce significativamente l’incertezza per le imprese che vogliono premiare i propri dipendenti attraverso la partecipazione azionaria: i requisiti di accesso oggettivi non trasformano un piano collettivo in un trattamento individuale, e l’esenzione IRPEF rimane pienamente applicabile a condizione che la struttura del piano rispetti la logica dell’azionariato diffuso e i limiti quantitativi stabiliti dal TUIR.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








