Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1390 del 14 maggio 2026 firmata dal giudice Ivano Caputo, ha dichiarato nulli alcuni patti di non concorrenza sottoscritti da un pilota di elicotteri con la società per cui lavorava, ritenendo che quei vincoli, collegati a corsi di formazione pagati dall’azienda, limitassero in modo eccessivo la sua libertà professionale dopo le dimissioni presentate nell’aprile 2024. Al centro della causa, decisa dalla Sezione Lavoro, c’era un nodo molto concreto: fino a che punto un datore può difendere l’investimento fatto sulla formazione specialistica di un dipendente, senza impedirgli poi di lavorare altrove nello stesso settore.
I fatti: i corsi pagati dall’azienda e il passaggio a un’altra impresa
La vicenda riguarda una società attiva nel trasporto aereo con elicotteri e un lavoratore assunto a tempo indeterminato come pilota. Nel corso del rapporto, l’uomo aveva ottenuto abilitazioni molto specifiche — quelle sugli elicotteri Leonardo AW109 e AW169, oltre alla qualifica per l’attività offshore — frequentando corsi di addestramento finanziati integralmente dal datore di lavoro. Solo allora, al momento della formazione, erano stati firmati una serie di accordi che imponevano al dipendente di non svolgere attività concorrente per periodi compresi tra due e cinque anni.
Secondo quanto emerge dagli atti, quelle clausole prevedevano, in caso di violazione, il rimborso dei costi sostenuti dalla società per la formazione, per una somma complessiva quantificata in 120 mila euro, oltre a ulteriori penali contrattuali. Dopo le dimissioni del pilota e la successiva assunzione presso un’altra azienda dello stesso comparto, la società si è rivolta al giudice chiedendo di accertare la violazione degli accordi e di condannare il lavoratore al pagamento delle somme pattuite. Il pilota, invece, ha contestato tutto, sostenendo la nullità dei patti e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di crediti retributivi e Tfr non versati.
La decisione del giudice: clausole troppo ampie, domanda dell’azienda respinta
Il punto centrale della sentenza è questo: per il Tribunale di Foggia quelle clausole non potevano essere considerate semplici patti di permanenza o di fidelizzazione legati alla formazione, come sosteneva la società. Erano, piuttosto, veri patti di non concorrenza post contrattuali, destinati a operare anche dopo la fine del rapporto di lavoro, e quindi sottoposti ai limiti dell’articolo 2125 del codice civile.
Il giudice ha osservato che il divieto imposto al pilota riguardava lo svolgimento di attività concorrenti “in qualsiasi forma”, senza una reale delimitazione territoriale e con un’estensione tale da impedirgli, di fatto, di utilizzare sul mercato la professionalità costruita proprio nel settore aeronautico. Una formulazione così larga, scrive il tribunale, finiva per comprimere la capacità reddituale del lavoratore e la possibilità di valorizzare le competenze acquisite. E dunque il patto, in quel modo, non poteva reggere.
Non solo. Il tribunale ha respinto anche la richiesta della società di ottenere la restituzione del valore economico dei corsi tramite l’azione di ripetizione d’indebito. La ragione è tecnica, ma lineare: il beneficio ricevuto dal lavoratore consisteva nella frequenza di percorsi formativi ormai esauriti, cioè in una prestazione di fare, non materialmente restituibile. Stessa sorte, poi, per la domanda subordinata di arricchimento senza causa: secondo il giudice, l’investimento dell’azienda era stato comunque compensato dalle prestazioni lavorative rese dal pilota dopo il conseguimento delle abilitazioni.
Cosa dice la legge sui patti di non concorrenza
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai stabile della giurisprudenza del lavoro. Il patto di non concorrenza, infatti, rappresenta una deroga alla libertà del lavoro tutelata dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, e per questo viene sottoposto a un controllo rigoroso. L’art. 2125 c.c. richiede la forma scritta, un corrispettivo determinato e soprattutto limiti precisi quanto a oggetto, tempo e luogo. Se uno di questi elementi manca, o se l’equilibrio complessivo è sbilanciato, il patto può essere dichiarato nullo.
Nel motivare la decisione, il tribunale richiama diversi precedenti della Cassazione. Tra questi, la sentenza n. 9790 del 2020, secondo cui il corrispettivo non può essere simbolico o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al dipendente; e la n. 8715 del 2017, che insiste sulla necessità di bilanciare la tutela dell’impresa con la salvaguardia della concreta possibilità del lavoratore di trovare un impiego nel proprio settore. In sostanza, se il vincolo è così ampio da impedire ogni sbocco professionale reale, il patto di non concorrenza non è valido. È questo, in fondo, il cuore della decisione foggiana.
Le conseguenze della sentenza e il tema aperto per le imprese
C’è poi un altro passaggio che pesa. Il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del lavoratore, condannando la società al pagamento delle spettanze retributive e del trattamento di fine rapporto rimasti insoluti nell’ultima fase del rapporto. Un esito che ribalta completamente l’impostazione iniziale della causa, nata per chiedere somme al pilota e chiusa invece con una condanna a carico dell’azienda.
La pronuncia di Foggia manda un segnale chiaro anche alle imprese che investono in formazione specialistica: la tutela dell’investimento è legittima, ma non può trasformarsi in un blocco quasi totale della mobilità professionale del dipendente. Esistono strumenti contrattuali per regolare la permanenza o per disciplinare il recesso dopo corsi costosi, eppure — osservano da tempo i giudici — questi strumenti non possono svuotare il diritto del lavoratore a spendere sul mercato le competenze acquisite. Nel settore aeronautico, dove una singola abilitazione può cambiare una carriera, il tema resta apertissimo. Ma da questa sentenza arriva un confine abbastanza netto: la formazione finanziata dal datore di lavoro non giustifica, da sola, un vincolo che renda impraticabile il mestiere per cui quella formazione è servita.








