Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 316 del 19 maggio 2026, ha stabilito che il direttore di struttura complessa resta il garante dell’attività del reparto e della sicurezza dei pazienti, anche quando l’assistenza quotidiana è materialmente svolta da altri medici e anche se il suo intervento, in concreto, arriva solo nei casi più complessi: una decisione che riguarda una vicenda anteriore alle riforme Balduzzi e Gelli-Bianco, ma che torna a fissare un punto netto sulla responsabilità medica e sul perimetro dei doveri del vecchio primario ospedaliero.
Responsabilità medica, il ruolo del primario secondo il Tribunale di Crotone
Al centro della pronuncia c’è la posizione di garanzia del responsabile del reparto. Il giudice crotonese ha ricordato che il direttore della struttura sanitaria non può difendersi sostenendo che la cura del malato sia affidata ad altri professionisti dell’unità operativa, né può ridurre il proprio compito a una presenza saltuaria, quasi eventuale. Il punto, ha spiegato il Tribunale, è un altro: sul responsabile della struttura grava un dovere stabile di vigilanza, coordinamento e indirizzo clinico. E dunque, solo allora, il suo ruolo smette di essere formale e torna a essere quello che la legge gli assegna.
La sentenza richiama in modo esplicito l’articolo 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e l’articolo 63 del D.P.R. n. 761 del 1979, norme che attribuiscono al primario il compito di dirigere il reparto, impartire istruzioni sulle cure, controllare il lavoro dei sanitari e verificare che le attività vengano eseguite correttamente. È un passaggio tecnico, certo, ma molto concreto nei suoi effetti. In ospedale, specie nei reparti più esposti, la catena delle responsabilità non si interrompe davanti alla porta dello studio del direttore.
Le norme richiamate e il dovere di vigilanza sui pazienti
La vicenda esaminata dal Tribunale di Crotone è precedente agli interventi normativi che negli anni hanno ridisegnato parte della materia della colpa sanitaria, eppure il ragionamento del giudice resta ancorato a una struttura classica della responsabilità. Il responsabile del reparto, in questa lettura, non è un semplice coordinatore amministrativo. È il soggetto che deve assicurarsi che l’organizzazione funzioni, che le indicazioni terapeutiche siano chiare e che il paziente non venga lasciato in una zona grigia di competenze distribuite ma, alla fine, non presidiate da nessuno.
È qui che la sentenza assume un rilievo più ampio. Perché ribadisce che la responsabilità verso i pazienti assistiti non nasce solo dall’errore materiale commesso in prima persona, ma anche dall’omessa supervisione dell’attività altrui, quando questa rientra nella sfera di governo del reparto. Una linea interpretativa severa, ma non nuova. Eppure ancora oggi al centro di molte cause civili e penali in ambito sanitario, dove il confine tra autonomia del singolo medico e dovere di controllo del dirigente continua a produrre contenzioso.
Polizze sanitarie e clausola claims made: perché non è nulla
La decisione affronta poi un secondo snodo, molto discusso nelle aule giudiziarie e negli studi legali: quello delle polizze assicurative sanitarie con clausola claims made. Secondo il Tribunale, la cosiddetta claims made impura non ha carattere vessatorio, perché non limita la responsabilità dell’assicuratore nel senso previsto dall’articolo 1341 del codice civile, ma definisce l’oggetto stesso del contratto. In altre parole, delimita quando la copertura opera e per quali richieste di risarcimento può essere attivata.
Il meccanismo, per come viene ricostruito nella sentenza, è questo: la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate nel periodo di validità della polizza, anche se il fatto che ha generato il danno è avvenuto prima, purché entro i limiti temporali fissati dal contratto. Non si tratta, ha osservato il giudice, di una decadenza convenzionale vietata dall’articolo 2965 del codice civile. Il diritto all’indennizzo assicurativo, infatti, non esiste ancora al momento del fatto dannoso; nasce soltanto quando arriva la domanda del terzo danneggiato, evento futuro che dipende dall’iniziativa di un soggetto esterno al rapporto tra assicurato e compagnia.
La portata della sentenza per ospedali, medici e assicurazioni
Da qui la conclusione del Tribunale di Crotone: la clausola claims made non è nulla, perché non comporta la perdita di un diritto già maturato, ma individua le condizioni necessarie perché quel diritto sorga. Un passaggio che rafforza un orientamento già emerso in altri giudizi e che ha un peso pratico notevole per ospedali, medici e compagnie assicurative. Nel contenzioso sanitario, spesso lungo anni, la scansione temporale della copertura è decisiva quasi quanto l’accertamento del danno.
La pronuncia, letta nel suo complesso, tiene insieme due profili che di solito viaggiano separati: la responsabilità del primario e la tenuta delle coperture assicurative. Sul primo versante, il messaggio è netto: il capo reparto resta titolare di un obbligo di controllo non delegabile in modo pieno. Sul secondo, il giudice conferma la legittimità di una clausola contrattuale molto usata nel mercato assicurativo. Per chi lavora nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, il punto resta lì, quasi elementare: la direzione del reparto non è una funzione simbolica, e la protezione assicurativa, per funzionare, deve rispettare tempi e condizioni fissati in polizza.








