Diritto

Società in house degli enti locali, cosa cambia dopo la pronuncia della Consulta

Tecnico con casco e professionista in giacca consultano documenti davanti a un tetto con pannelli fotovoltaici
Pannelli solari su un edificio pubblico e verifica documentale: il nodo incentivi dopo la pronuncia della Consulta.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103/2026 depositata il 1° luglio 2026 a Roma, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 22-bis del decreto-legge 133 del 2014, confermando così che la deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico può restare limitata ai soli impianti di enti locali e scuole, senza estendersi alle società in house partecipate dagli stessi enti. Una decisione attesa, perché tocca un punto rimasto aperto per anni: il confine, non solo giuridico ma anche economico, tra amministrazione pubblica e società formalmente private che operano per finalità pubbliche.

Corte costituzionale, cosa dice la sentenza sulle tariffe del fotovoltaico

Al centro del giudizio c’era il rapporto tra due norme del 2014. Da una parte l’articolo 26 del decreto-legge 91/2014, che aveva introdotto la rimodulazione peggiorativa degli incentivi per l’energia elettrica prodotta da fonte solare; dall’altra l’articolo 22-bis del decreto-legge 133/2014, che aveva escluso da quel taglio soltanto gli impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, aveva dubitato della tenuta costituzionale della norma nella parte in cui non comprende, tra i beneficiari della deroga, anche gli impianti gestiti da società in house costituite dagli enti locali. Secondo il giudice amministrativo, la mancata inclusione avrebbe potuto creare una disparità di trattamento in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, perché tra l’ente e la sua società “di casa” esiste una contiguità funzionale molto stretta. Eppure, per la Consulta, questo non basta a rendere le due figure sovrapponibili.

Perché le società in house non sono equiparate agli enti locali

Nel passaggio più rilevante della decisione, la Corte costituzionale riconosce che in diversi ambiti il legislatore ha scelto di sottoporre le società in house a regole pubblicistiche. Ma, solo allora, richiama anche la giurisprudenza più recente — sia amministrativa sia di legittimità — per ribadire la loro natura privatistica. È questo il punto: secondo la Corte, enti locali e società in house restano categorie eterogenee e quindi non comparabili in modo automatico. La scelta del legislatore di trattare le seconde come operatori economici comuni, ai fini della rimodulazione degli incentivi, non viene giudicata irragionevole. Anzi, viene letta alla luce dei vincoli europei sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili, un terreno sul quale il margine di manovra nazionale è più stretto di quanto spesso appaia. In altre parole, il fatto che una società in house persegua interessi pubblici non cancella il dato formale e sostanziale della sua struttura societaria.

Il nodo concorrenza e il rischio d’impresa nel settore energia

La sentenza entra poi in un aspetto più concreto, quasi industriale, del problema. Le società in house, osserva la Corte, sono caratterizzate da una certa flessibilità organizzativa e possono anche operare sul mercato, seppure entro il limite del 20% dell’attività svolta. Questo elemento, per i giudici costituzionali, giustifica l’assoggettamento alla rimodulazione delle tariffe incentivanti, perché le colloca in una posizione diversa da quella degli enti pubblici in senso stretto. Il ragionamento è lineare, ma non privo di conseguenze: chi adotta il modello societario accetta anche una quota di rischio d’impresa, compresa la possibilità che nel tempo cambino condizioni economiche, incentivi e regole di settore. La Corte lo dice in modo netto, senza formule astratte: l’attività della società in house non può pretendere di restare impermeabile alle variabili del mercato e del tempo. E qui, in filigrana, c’è un messaggio che va oltre il caso specifico del fotovoltaico.

Gli effetti della decisione per enti locali e impianti solari

Sul fronte del buon andamento della pubblica amministrazione, altro profilo contestato dal Consiglio di Stato, la Consulta esclude che la norma possa aver scoraggiato in origine la scelta degli enti locali di servirsi di una società in house. Semmai, osserva, l’impatto riguarda la fase successiva, cioè la gestione dell’attività da parte della società stessa. È una distinzione meno teorica di quanto sembri: per i Comuni che hanno affidato impianti e servizi energetici a veicoli societari, la decisione conferma che quella formula non garantisce un trattamento protetto sul piano degli incentivi. Restano quindi ferme le differenze tra impianti intestati direttamente agli enti locali e impianti affidati a società partecipate. Nel settore dell’energia solare, dove gli equilibri economici si reggono spesso su margini stretti e piani finanziari costruiti molti anni prima, la pronuncia chiude uno spazio interpretativo e fissa un principio destinato a pesare anche nei contenziosi futuri: la deroga agli incentivi fotovoltaici resta eccezione, non regola, e non si estende per assimilazione alle in house.

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