Il 5 febbraio 2026, nel Regno Unito, il Financial Ombudsman Service ha ritenuto Barclays Bank UK PLC co-responsabile per una truffa con pagamenti autorizzati che, tra la fine del 2021 e i mesi successivi, ha causato a una società estera indicata negli atti come “C” una perdita di 383.000,35 euro: la banca inglese dovrà risarcire circa il 50% del danno residuo, oltre agli interessi, perché – questa la motivazione – non avrebbe bloccato in tempo movimenti che presentavano più di un segnale di rischio.
Barclays condannata, il caso e la decisione del Financial Ombudsman
La decisione è destinata a pesare, e non poco, nel dibattito sulla responsabilità delle banche nei casi di APP fraud, le frodi in cui il cliente dispone lui stesso il pagamento convinto però di versare denaro a un soggetto legittimo. A ottenere il pronunciamento è stato Fidlaw, studio legale specializzato in controversie commerciali e finanziarie, che ha assistito la società danneggiata nel procedimento contro Barclays.
Secondo quanto emerge dal provvedimento, il Financial Ombudsman Service, organismo britannico che esamina i reclami in materia finanziaria, ha accolto la denuncia ordinando alla banca di rimborsare la metà della perdita non recuperata. La cifra indicata è di circa 122.940 sterline, somma a cui si aggiunge un interesse annuo dell’8% calcolato dalla data in cui la truffa è stata segnalata. Non l’intero importo, dunque. Ma abbastanza da fare giurisprudenza, o almeno da diventare un precedente molto osservato nel settore.
Come è avvenuta la truffa da 383 mila euro
La vicenda risale alla fine del 2021, quando la società estera è stata agganciata da truffatori che, in base alla ricostruzione riportata nel reclamo, si sono spacciati per un appaltatore e un fornitore reali. Il meccanismo è uno di quelli ormai noti agli investigatori: email intercettate o imitate, coordinate bancarie modificate all’ultimo passaggio, tono credibile, urgenza plausibile. Solo allora il denaro prende un’altra strada.
I pagamenti sono finiti su cinque conti Barclays aperti da poco nel Regno Unito. Da lì, sempre secondo la ricostruzione accolta dall’Ombudsman, i fondi sarebbero stati dispersi in tempi rapidi, attraverso movimenti che avrebbero dovuto attirare l’attenzione della banca ricevente. L’attività ridotta dei conti, le discrepanze nei riferimenti di pagamento, la velocità con cui il denaro veniva spostato: elementi diversi, ma tutti nello stesso senso.
Il danno finale per la società “C” è stato quantificato in 383.000,35 euro. Una parte, circa 90.000 euro, era stata recuperata in una fase iniziale. Il resto no. E proprio su quel mancato recupero si è concentrato il contenzioso: capire se, e fino a che punto, Barclays avrebbe potuto intervenire prima che i soldi sparissero dai conti.
Le motivazioni del provvedimento e il concorso di colpa della vittima
A firmare la decisione è stata la responsabile del Financial Ombudsman Service, Jenny Lomax, che nelle motivazioni ha indicato un punto preciso: Barclays avrebbe dovuto isolare i pagamenti sospetti e verificare il diritto dei titolari dei conti a ricevere quelle somme. In altre parole, per l’Ombudsman i segnali c’erano e la banca non li ha gestiti in modo adeguato.
La pronuncia, però, non assolve del tutto la vittima. Al contrario, riconosce una forma di negligenza concorrente della società “C”, che non avrebbe colto alcune anomalie nelle comunicazioni ricevute via email. È qui che si spiega la ripartizione del danno al 50%: da una parte la condotta dei truffatori e le omissioni contestate alla banca, dall’altra i controlli interni ritenuti insufficienti da parte dell’azienda truffata. Una valutazione equilibrata, secondo il FOS. Eppure severa con l’istituto.
Il punto centrale resta questo: se una banca ospita conti appena aperti usati, in tempi brevi, per far transitare somme consistenti e poi frammentarle o trasferirle altrove, deve attivare verifiche efficaci. Non sempre accade. In questo caso, ha osservato Lomax, non è accaduto abbastanza.
Perché il caso Barclays può diventare un precedente per le banche
Il provvedimento del 5 febbraio 2026 viene già letto dagli operatori come un possibile caso scuola sulla responsabilità degli istituti che ricevono fondi frutto di frode bancaria. Finora l’attenzione si è concentrata spesso sulla banca del pagatore, cioè quella del cliente truffato. Qui, invece, il focus si sposta sulla banca che ha ospitato i conti usati per incassare e movimentare il denaro.
Per gli studi legali che seguono il recupero dei fondi sottratti, la decisione rafforza l’idea che le banche non possano limitarsi a un controllo formale, specie quando emergono indici di anomalia così evidenti. Fidlaw, che ha seguito il procedimento, ha presentato il risultato come un passaggio rilevante proprio su questo fronte: l’obbligo, per gli istituti, di cogliere i segnali di riciclaggio o di uso improprio dei conti, anche quando il pagamento è stato formalmente autorizzato dal cliente.
Resta da vedere quale impatto concreto avrà il caso oltre il singolo procedimento. Il sistema britannico dell’Ombudsman non coincide con una sentenza ordinaria di tribunale, ma le sue decisioni vengono guardate con attenzione da avvocati, banche e società di compliance. Per chi subisce una truffa via bonifico, il messaggio è netto: se ci sono omissioni documentabili da parte dell’istituto, una quota del danno può essere recuperata. Anche dopo mesi. Anche quando, in apparenza, tutto sembrava già perso.








