Con la Risoluzione n. 37/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuovi codici tributo per i codici tributo RC auto e natanti, necessari al versamento in acconto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di responsabilità civile. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 novembre 2026, data che riguarda direttamente le compagnie assicurative tenute all’adempimento.
Il quadro normativo: la Legge di Bilancio 2026 modifica il Codice delle Assicurazioni
L’obbligo di versamento anticipato del contributo SSN sui premi RC auto e natanti non nasce dalla risoluzione di ottobre, ma affonda le radici in una modifica legislativa strutturale. La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 — la Legge di Bilancio 2026 — ha modificato l’articolo 334 del Codice delle Assicurazioni Private, introducendo l’obbligo di versare un acconto del contributo dovuto per l’anno in corso.
La norma ha quindi stabilito che le imprese assicurative devono anticipare, entro il 16 novembre di ciascun anno, una somma pari all’85% del contributo SSN dovuto per l’anno precedente. Si tratta di un meccanismo analogo a quello già noto per l’acconto IRES o per altri tributi periodici: il riferimento all’anno precedente costituisce la base di calcolo, mentre il saldo verrà determinato successivamente sulla base del contributo effettivamente dovuto per l’anno corrente.
La Risoluzione n. 37/E del 23 ottobre 2026 interviene a completare il quadro operativo, fornendo gli strumenti tecnici — i codici tributo — senza i quali il versamento non potrebbe essere correttamente imputato nel sistema dell’Agenzia delle Entrate.
I cinque nuovi codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 37/E del 2026
La risoluzione ha istituito cinque codici tributo, identificati con i numeri da 3381 a 3385, ciascuno destinato a una specifica destinazione del contributo SSN. La distinzione tra i codici risponde alla natura del riparto del gettito, che non confluisce in un unico fondo ma viene attribuito a soggetti istituzionali differenti.
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In particolare, i codici verificati dalla fonte primaria sono i seguenti:
- Codice 3381 — contributo di competenza dello Stato;
- Codice 3382 — contributo di competenza della Regione Valle d’Aosta.
Per i restanti tre codici — 3383, 3384 e 3385 — la risoluzione ne conferma l’istituzione nell’ambito dello stesso provvedimento, ma il dettaglio completo delle specifiche attribuzioni regionali o istituzionali deve essere verificato direttamente nel testo integrale della Risoluzione n. 37/E. Il professionista o il responsabile amministrativo della compagnia assicurativa è tenuto a consultare il provvedimento originale per la corretta imputazione di ciascuna voce.
La distinzione per destinatario non è meramente formale: un versamento effettuato con il codice tributo errato può generare irregolarità contabili e richiedere interventi correttivi, con possibili implicazioni sui termini di adempimento.
Il modello F24-Accise: le istruzioni operative per la compilazione
Il versamento del contributo SSN in acconto sui premi di responsabilità civile auto e natanti deve essere effettuato utilizzando il modello F24-Accise, non il modello F24 ordinario. Questa distinzione è rilevante ai fini della corretta trasmissione telematica e della quadratura contabile.
Nella compilazione del modello, i codici tributo da 3381 a 3385 vanno inseriti nella sezione dedicata, con indicazione del periodo di riferimento e dell’importo calcolato nella misura dell’85% del contributo dell’anno precedente. L’utilizzo del modello F24-Accise è coerente con la natura del tributo, che pur afferendo al settore assicurativo viene gestito attraverso i canali di riscossione dell’Agenzia delle Entrate.
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Per i responsabili amministrativi delle compagnie assicurative e per i consulenti fiscali che le assistono, è opportuno verificare che i sistemi di pagamento telematico siano aggiornati con i nuovi codici, evitando di ricorrere a codici preesistenti non pertinenti o a versamenti generici privi di corretta causale.
La scadenza del 16 novembre 2026 e le implicazioni operative
Il 16 novembre 2026 è il termine entro cui deve essere effettuato il versamento dell’acconto per l’anno in corso. Trattandosi della prima applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le imprese assicurative si trovano a gestire un adempimento del tutto nuovo, senza precedenti storici su cui calibrare la procedura interna.
È utile ricordare che la scadenza del 16 novembre è strutturale — la norma la fissa come termine annuale — e non si tratta di una proroga o di una finestra straordinaria. Eventuali ritardi nel versamento espongono il soggetto obbligato alle ordinarie conseguenze previste dall’ordinamento tributario, con la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nei termini e con le riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, qualora il versamento avvenga spontaneamente dopo la scadenza.
Per le compagnie di medie e grandi dimensioni, l’adempimento richiede un coordinamento tra la funzione attuariale — che determina la base di calcolo — e la funzione amministrativa, che provvede alla compilazione e al versamento tramite F24-Accise. La corretta individuazione dei codici tributo RC auto applicabili a ciascuna quota del contributo è il passaggio tecnico più delicato, da verificare puntualmente sulla base della Risoluzione n. 37/E.
Il testo integrale della risoluzione è disponibile sul portale FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate, che ne riporta il contenuto ufficiale. I professionisti che assistono compagnie assicurative o intermediari del settore sono invitati a verificare tempestivamente la corretta configurazione dei flussi di pagamento, tenuto conto che la prima scadenza è ormai imminente e non sono previste finestre di proroga automatica.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








