La legge di bilancio 2027 introduce un inasprimento significativo dell’IRAP a carico delle imprese del settore energetico: per le imprese energetiche, l’aliquota subirà un incremento di 5 punti percentuali nel 2027 e di 3 punti percentuali nel 2028 e nel 2029, configurando un aggravio fiscale triennale che riguarda l’intero comparto delle utility e che richiede una valutazione immediata da parte di amministratori, consulenti e responsabili fiscali.
L’aumento dell’IRAP per le imprese energetiche: cosa prevede la manovra 2027
La misura, inserita nella manovra 2027, interviene sull’aliquota IRAP ordinariamente applicabile alle imprese del comparto energetico, elevandola in modo progressivo nel triennio 2027–2029. Nel dettaglio:
- per il periodo d’imposta 2027, l’aliquota IRAP applicabile alle imprese energetiche aumenta di 5 punti percentuali rispetto all’aliquota base;
- per i periodi d’imposta 2028 e 2029, l’incremento si attesta a 3 punti percentuali rispetto all’aliquota base.
Si tratta di un’addizionale strutturata su base temporale che, nella sua articolazione, prevede un picco nel primo anno di applicazione — il 2027 — seguito da un’aliquota incrementale comunque rilevante nei due anni successivi. La distinzione tra il 2027 e il biennio 2028–2029 non è marginale: per le imprese interessate, il 2027 rappresenta l’anno di maggiore pressione fiscale aggiuntiva, mentre gli esercizi successivi incorporano un’aliquota più contenuta ma comunque superiore a quella ordinaria.
Quali imprese rientrano nell’ambito applicativo
La misura è indirizzata alle imprese del comparto energetico, categoria che comprende i soggetti passivi IRAP operanti nel settore della produzione, distribuzione e fornitura di energia. Le utility — società che gestiscono infrastrutture energetiche, reti di distribuzione del gas, impianti di generazione elettrica — sono i principali destinatari dell’intervento normativo.
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Per i professionisti che assistono queste imprese, il primo passaggio operativo consiste nell’identificare con precisione i soggetti rientranti nell’ambito applicativo della norma, poiché la corretta qualificazione settoriale determina l’applicazione o meno dell’addizionale. Una classificazione errata potrebbe tradursi in un versamento insufficiente — con conseguenti sanzioni e interessi — oppure in un eccesso di versamento da recuperare in sede di dichiarazione.
La base imponibile IRAP rimane quella ordinaria, determinata secondo le regole vigenti per ciascuna categoria di soggetti passivi (imprese industriali, banche, assicurazioni, ecc.): la manovra interviene sull’aliquota, non sul meccanismo di calcolo del valore della produzione netta.
L’impatto sulla pianificazione fiscale e sugli acconti IRAP del 2027
L’introduzione di un’aliquota maggiorata a partire dal periodo d’imposta 2027 ha implicazioni dirette sulla gestione degli acconti IRAP. Le imprese energetiche dovranno tenere conto dell’incremento già in sede di versamento degli acconti relativi al 2027, poiché il metodo storico — che si basa sull’imposta dell’anno precedente — potrebbe non riflettere adeguatamente il nuovo carico fiscale se non correttamente adeguato.
In termini pratici, un’impresa energetica che nel 2026 ha applicato l’aliquota ordinaria dovrà verificare se il calcolo degli acconti 2027 con il metodo storico risulti sufficiente a coprire il debito IRAP effettivo dell’anno, aumentato dell’addizionale di 5 punti. Il metodo previsionale potrebbe in questo contesto offrire una stima più accurata, ma espone al rischio di sanzioni in caso di sottostima. La scelta tra i due metodi richiede una valutazione attenta, caso per caso, in funzione dei dati economici dell’impresa.
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È opportuno che i consulenti fiscali avviino sin da ora un’analisi prospettica del carico IRAP atteso per il 2027, integrando nelle proiezioni finanziarie l’effetto dell’addizionale. Questo è particolarmente rilevante per le imprese che presentano una base imponibile IRAP elevata — tipica delle società di grandi dimensioni operanti nelle reti energetiche — dove anche variazioni di pochi punti percentuali si traducono in importi assoluti significativi.
Il contesto normativo: l’IRAP come strumento di politica fiscale settoriale
L’utilizzo dell’IRAP come leva di prelievo settoriale non è una novità assoluta nel sistema tributario italiano. Il tributo, istituito con il decreto legislativo n. 446 del 1997 e più volte modificato nel corso degli anni, prevede già aliquote differenziate per categoria di soggetti passivi: banche e altri enti finanziari, imprese assicurative, concessionari e soggetti in regime ordinario applicano aliquote distinte. L’intervento della manovra 2027 si inserisce in questa logica differenziata, aggiungendo un’addizionale temporanea — ma di durata triennale — specifica per il comparto energetico.
Dal punto di vista della pianificazione aziendale, l’orizzonte triennale della misura consente alle imprese di stimare con ragionevole certezza il maggiore onere fiscale per il periodo 2027–2029 e di incorporarlo nelle proiezioni di bilancio, nei piani industriali e nelle valutazioni di convenienza degli investimenti. La certezza dell’arco temporale — tre anni con aliquote predeterminate — è un elemento che i responsabili amministrativi e finanziari possono utilizzare per strutturare adeguate riserve o politiche di accantonamento.
Per i commercialisti e i consulenti tributari che assistono le imprese del settore energetico, il momento è quello di avviare un’analisi strutturata dell’impatto dell’addizionale IRAP sulla posizione fiscale 2027–2029, verificare la corretta qualificazione settoriale dei propri clienti e impostare per tempo la gestione degli acconti del prossimo esercizio, evitando sia il rischio di insufficiente versamento sia quello di un’inutile immobilizzazione di liquidità.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







