Il decreto ViDA 2027 è stato approvato in via definitiva dal governo italiano, recependo la direttiva UE 2025/516 nel Testo Unico IVA e introducendo un quadro normativo profondamente rinnovato per l’e-commerce transfrontaliero, i regimi One-Stop Shop (OSS) e Import One-Stop Shop (IOSS). Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, lasciando a operatori e professionisti poco più di un anno per adeguare processi, sistemi gestionali e contratti con le piattaforme digitali.
Cosa prevede il decreto e perché cambia il regime IVA dell’e-commerce
Il decreto ViDA 2027 non è una semplice revisione tecnica: ridisegna le regole di applicazione dell’IVA per le vendite a distanza di beni e servizi all’interno dell’Unione Europea, con effetti diretti su venditori, marketplace e operatori logistici. Il punto di partenza è la direttiva UE 2025/516, che l’Italia ha ora incorporato nel proprio ordinamento, aggiornando le norme del Testo Unico IVA in materia di territorialità, regimi speciali e obblighi di dichiarazione.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa tra Stati membri, semplificare gli adempimenti per chi opera in più Paesi e contrastare l’evasione IVA sulle importazioni di beni di basso valore. Per i professionisti che assistono imprese attive nell’e-commerce — sia come venditori diretti sia come operatori su piattaforme — il decreto introduce obblighi nuovi e modifica quelli esistenti su più fronti.
La soglia di 10.000 euro e le vendite a distanza intracomunitarie
Uno degli elementi centrali del decreto ViDA 2027 riguarda l’applicazione della soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Secondo quanto riportato da PMI.it, il decreto introduce nuove regole collegate a questa soglia, che determina il regime IVA applicabile alle vendite effettuate verso consumatori privati in altri Stati UE.
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Sotto la soglia di 10.000 euro annui, il venditore può continuare ad applicare l’IVA del proprio Paese di stabilimento. Al superamento, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese di destinazione, con la possibilità — e in molti casi la convenienza — di aderire al regime OSS per assolvere tutti gli obblighi dichiarativi tramite un’unica registrazione nel Paese di stabilimento.
Per le imprese di piccole dimensioni che operano prevalentemente sul mercato domestico ma effettuano occasionalmente vendite verso consumatori UE, il monitoraggio di questa soglia diventa un adempimento concreto e ricorrente. Il superamento anche per un solo euro comporta l’obbligo di applicare l’IVA estera per tutte le operazioni successive nell’anno, rendendo necessaria l’adesione all’OSS o, in alternativa, l’identificazione diretta nei singoli Stati.
Ampliamento dei regimi OSS e IOSS: le novità operative
Il decreto amplia e chiarisce l’ambito di applicazione dei regimi OSS e IOSS, con modifiche che interessano sia i venditori diretti sia le piattaforme digitali che fungono da intermediari. In particolare, come confermato da Melasoft, il decreto chiarisce le regole sul fornitore presunto (deemed supplier) per le vendite effettuate tramite interfacce elettroniche.
Il meccanismo del deemed supplier attribuisce al marketplace — e non al venditore sottostante — la responsabilità della riscossione e del versamento dell’IVA quando la piattaforma facilita la vendita di beni a consumatori UE da parte di venditori extra-UE, oppure in determinati casi di vendite intracomunitarie. Con il decreto ViDA 2027, queste regole vengono precisate e ampliate, riducendo le zone grigie interpretative che avevano generato incertezza operativa negli anni precedenti.
Sul fronte IOSS, il regime dedicato alle importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro viene ampliato nel perimetro applicativo. L’adesione all’IOSS consente di assolvere l’IVA sulle importazioni al momento della vendita, evitando che il consumatore finale si trovi a dover pagare IVA e diritti doganali al momento della consegna — una frizione che aveva penalizzato le conversioni nell’e-commerce transfrontaliero.
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Nuovi obblighi per gli operatori di servizi di stoccaggio
Una novità che riguarda direttamente la logistica e i fulfillment provider è la modifica degli obblighi per gli operatori di servizi di stoccaggio. Secondo quanto previsto dal decreto ViDA 2027, questi soggetti — che gestiscono magazzini per conto di venditori terzi, spesso non residenti in Italia — sono coinvolti in modo più esplicito nel sistema di controllo e tracciabilità delle operazioni IVA.
Per i consulenti che assistono operatori logistici o imprese che si avvalgono di servizi di warehousing in Italia o in altri Stati UE, è necessario verificare se le nuove disposizioni modifichino le responsabilità contrattuali e gli obblighi dichiarativi già in essere. In particolare, occorre valutare se il soggetto che gestisce lo stoccaggio assuma o meno la qualifica di deemed supplier in determinate catene di fornitura.
Cosa devono fare professionisti e imprese prima del 1° gennaio 2027
Con l’entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2027, il tempo utile per adeguarsi è concreto ma non illimitato. Le priorità operative si concentrano su tre aree:
- Mappatura delle operazioni: verificare se le vendite verso consumatori UE superino o siano prossime alla soglia dei 10.000 euro annui, distinguendo per Paese di destinazione.
- Valutazione dei regimi OSS e IOSS: determinare se l’adesione a uno dei due regimi sia già attiva o se occorra procedere alla registrazione, tenendo conto delle nuove regole sul deemed supplier applicabili alle piattaforme.
- Revisione dei contratti con operatori logistici: verificare le clausole relative alla responsabilità IVA nei contratti di stoccaggio e fulfillment, alla luce delle nuove norme sugli operatori di servizi di stoccaggio.
Sul piano dei sistemi gestionali, le modifiche al decreto ViDA 2027 richiedono aggiornamenti nei software di fatturazione e nelle procedure di dichiarazione IVA, soprattutto per chi utilizza piattaforme integrate con marketplace europei. L’adeguamento tecnico richiede tempi non trascurabili e dovrebbe essere avviato con largo anticipo rispetto alla data di efficacia.
Il recepimento della direttiva UE 2025/516 segna un passaggio strutturale nella disciplina IVA dell’e-commerce italiano ed europeo: non si tratta di aggiustamenti marginali, ma di una riforma che ridefinisce chi deve applicare l’imposta, su quali operazioni e attraverso quali canali. Per studi e imprese che operano nel commercio digitale transfrontaliero, avviare subito l’analisi di impatto è la scelta più prudente.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







