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Risposta ADE n. 197/2026: estensione del regime agevolato al 7% alle pensioni irlandesi a ripartizione

La Risposta ADE n. 197/2026 estende l'imposta sostitutiva 7% alle pensioni irlandesi in regime pay as you go e alle indennità di fine rapporto per i pensionati esteri.

Risposta ADE n. 197/2026: regime 7% esteso alle pensioni irlandesi pay as you go
La Risposta ADE n. 197/2026 estende l'imposta sostitutiva 7% alle pensioni irlandesi in regime pay as you go e alle indennità di fine rapporto per i pensionati esteri.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 197/2026, con cui chiarisce che l’imposta sostitutiva del 7% sulle pensioni irlandesi si applica anche ai trattamenti erogati in regime pay as you go da datori di lavoro irlandesi, nonché alle indennità forfettarie di fine rapporto. Il documento estende così l’ambito operativo del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, con effetti concreti per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia e percepiscono redditi previdenziali di fonte irlandese.

Il regime dell’imposta sostitutiva 7% per i pensionati esteri: quadro normativo di riferimento

L’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in determinati comuni italiani — prevalentemente del Mezzogiorno e di aree a bassa densità demografica — di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria del 7% sui redditi di fonte estera, incluse le pensioni. Il regime è riservato a chi non è stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento e percepisce pensioni erogate da soggetti esteri.

L’obiettivo della norma è attrarre pensionati stranieri — o italiani residenti all’estero — verso territori che beneficerebbero di una maggiore presenza di contribuenti con redditi stabili. L’imposta sostitutiva copre tutti i redditi prodotti fuori dall’Italia, sostituendo l’ordinaria tassazione progressiva IRPEF, con un vantaggio fiscale rilevante rispetto alle aliquote marginali ordinarie.

Fino alla Risposta n. 197/2026, tuttavia, permanevano dubbi interpretativi circa l’applicabilità del regime a specifiche forme previdenziali irlandesi, in particolare quelle strutturate secondo l’accordo pay as you go, in cui le società irlandesi versano i contributi direttamente senza il tramite di un fondo pensione autonomo.

→ Leggi anche: Azioni gratuite ai dipendenti: confermata l'esenzione fiscale anche in presenza di limiti di accesso (Interpello ADE 194/2026)

Il meccanismo pay as you go e le specificità del sistema previdenziale irlandese

Nel sistema previdenziale irlandese, alcune imprese hanno la facoltà di erogare pensioni ai propri dipendenti attraverso un accordo di tipo pay as you go: anziché accantonare risorse in un fondo pensione separato e autonomo, il datore di lavoro corrisponde direttamente le prestazioni previdenziali al momento in cui queste maturano. Si tratta di un meccanismo diffuso in alcuni settori e per determinate categorie di lavoratori, che non implica tuttavia una natura diversa del trattamento previdenziale sotto il profilo sostanziale.

La Risposta ADE n. 197/2026 riconosce esplicitamente che le società irlandesi hanno il diritto di versare i contributi in regime pay as you go, e che tale modalità non preclude l’accesso all’imposta sostitutiva del 7%. La qualificazione del trattamento come pensione ai fini fiscali italiani non dipende, quindi, dalla struttura tecnica con cui il datore di lavoro irlandese adempie ai propri obblighi previdenziali, bensì dalla natura del reddito percepito dal beneficiario.

Questo chiarimento è rilevante perché elimina una potenziale discriminazione di trattamento tra pensionati che percepiscono redditi da fondi pensione tradizionali e quelli che ricevono prestazioni in regime pay as you go: entrambe le categorie accedono ora al medesimo regime agevolato, a parità di condizioni soggettive.

L’estensione alle indennità forfettarie di fine rapporto pagate da datori di lavoro irlandesi

Un secondo aspetto qualificante della Risposta n. 197/2026 riguarda le indennità forfettarie di fine rapporto corrisposte da datori di lavoro irlandesi. L’Agenzia delle Entrate estende l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% anche a questi emolumenti, riconoscendone la compatibilità con il regime agevolato.

L’indennità forfettaria di fine rapporto corrisposta da un datore di lavoro irlandese è una prestazione che, nella prassi del diritto del lavoro irlandese, può accompagnare la cessazione del rapporto di impiego. La sua inclusione nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva 7% sulle pensioni irlandesi — o più correttamente, del regime art. 24-ter TUIR applicato a redditi di fonte estera — amplia sensibilmente la platea dei proventi che il pensionato trasferitosi in Italia può far confluire nell’imposizione sostitutiva forfettaria.

→ Leggi anche: Manovra 2027: bonus trecento euro per gli over 75, incremento della soglia forfettaria e conferma degli incentivi per l'edilizia residenziale

Dal punto di vista operativo, il professionista che assiste un cliente in questa situazione dovrà verificare:

  • che il contribuente abbia validamente optato per il regime di cui all’art. 24-ter TUIR;
  • che i requisiti soggettivi di residenza siano soddisfatti (non residenza in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti);
  • che l’indennità di fine rapporto sia effettivamente erogata da un datore di lavoro irlandese e qualificabile come reddito di fonte estera ai fini delle norme italiane;
  • che la pensione o il trattamento principale sia riconducibile al sistema previdenziale irlandese, incluse le forme pay as you go.

Imposta sostitutiva 7% pensioni irlandesi: implicazioni per la consulenza fiscale internazionale

La Risposta ADE n. 197/2026 ha un valore che va oltre il caso specifico esaminato. Il documento consolida un orientamento interpretativo favorevole all’estensione del regime agevolato a strutture previdenziali non convenzionali, purché la natura previdenziale del reddito sia sostanzialmente riconoscibile. Questo approccio è coerente con la ratio del regime art. 24-ter TUIR, che mira a non penalizzare i pensionati in ragione delle differenze strutturali tra i sistemi previdenziali dei vari Paesi.

Per i commercialisti e i consulenti fiscali che seguono clienti con redditi di fonte irlandese, il documento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un riferimento diretto e autorevole. La risposta a interpello è consultabile sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prassi amministrativa rilevante, pur non avendo efficacia vincolante erga omnes.

È opportuno ricordare che le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate vincolano l’amministrazione solo nei confronti del soggetto istante. Tuttavia, in presenza di una risposta così puntuale su una fattispecie tecnica, i contribuenti in situazioni analoghe possono ragionevolmente orientarsi nello stesso senso, fermo restando il rischio che l’Agenzia possa in futuro modificare il proprio orientamento.

La Risposta n. 197/2026 chiude un vuoto interpretativo che rischiava di penalizzare ingiustificatamente una categoria di pensionati di fonte irlandese rispetto ad altri: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate consente ora ai professionisti di applicare con maggiore certezza il regime dell’imposta sostitutiva 7% sulle pensioni irlandesi, sia per i trattamenti correnti in regime pay as you go sia per le indennità forfettarie di fine rapporto, senza dover attendere ulteriori interventi normativi o interpretativi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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