Il visto di conformità cambia canale di comunicazione: dal 11 gennaio 2027 i professionisti abilitati — commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali — dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate ogni comunicazione relativa al visto di conformità esclusivamente attraverso Vi.diCo.Web, il nuovo servizio telematico dedicato. La fase transitoria, già avviata il 6 ottobre 2026, consente ai professionisti di familiarizzare con la piattaforma prima che il canale digitale diventi l’unico percorso ammesso. Per chi opera quotidianamente con compensazioni IVA, rimborsi accelerati e dichiarazioni precompilate, comprendere le funzionalità di questo strumento e la documentazione da predisporre è oggi una priorità operativa.
Il quadro normativo che ha originato Vi.diCo.Web
Il servizio nasce da una precisa base legislativa: l’articolo 22 del decreto legislativo n. 1/2024, che ha delegato all’Agenzia delle Entrate la digitalizzazione delle comunicazioni preventive per l’abilitazione al visto di conformità. L’Agenzia ha dato attuazione a questa delega con la direttiva n. 259305 del 22 settembre 2026, che definisce le modalità operative della piattaforma, i termini di accesso e la progressiva sostituzione dei canali cartacei o fisici precedentemente utilizzati.
Il percorso normativo si inserisce nel più ampio processo di semplificazione amministrativa avviato dal legislatore con il decreto di inizio 2024, che ha toccato diversi adempimenti fiscali ricorrenti. Per il visto di conformità — strumento cruciale per sbloccare rimborsi IVA superiori a determinate soglie e per compensare crediti fiscali rilevanti — la digitalizzazione della comunicazione preventiva rappresenta un cambiamento strutturale, non un mero aggiornamento tecnico.
Cosa consente di fare la piattaforma Vi.diCo.Web per il visto di conformità
Vi.diCo.Web centralizza in un unico ambiente digitale tutte le operazioni che il professionista deve compiere nel ciclo di vita della propria abilitazione al rilascio del visto di conformità. In particolare, la piattaforma permette di gestire:
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- la comunicazione preventiva di inizio attività, necessaria per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto;
- le variazioni dei dati già comunicati, come il cambio di polizza assicurativa, la modifica della sede professionale o l’aggiornamento dei riferimenti dell’ente o associazione di appartenenza;
- il rinnovo della polizza assicurativa, con trasmissione telematica dei dati aggiornati della copertura;
- la rinuncia all’abilitazione, anch’essa da formalizzare esclusivamente online a partire dalla data di obbligatorietà.
Ogni operazione, una volta inviata, genera una ricevuta telematica che costituisce prova dell’avvenuta comunicazione. Questo aspetto è rilevante sul piano della responsabilità professionale: in caso di contestazione, la data certa della trasmissione è determinata dal sistema, non da una protocollazione manuale.
La documentazione da predisporre per la comunicazione preventiva
Sebbene la direttiva dell’Agenzia delle Entrate definisca il perimetro delle comunicazioni gestibili tramite Vi.diCo.Web, la documentazione concretamente richiesta in fase di prima abilitazione ricalca quella già prevista dalla normativa vigente in materia di visto di conformità, ora veicolata attraverso il canale digitale. In linea generale, il professionista deve essere in grado di attestare:
- l’iscrizione all’albo professionale di riferimento (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, albo dei Consulenti del Lavoro, Registro dei Revisori Legali), con indicazione della sezione e del numero di iscrizione;
- la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, specifica per l’attività di rilascio del visto di conformità, con indicazione della compagnia, del numero di polizza, del massimale e della scadenza;
- i dati identificativi del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o dell’ente/associazione eventualmente di appartenenza, qualora il professionista operi in convenzione;
- i riferimenti aggiornati relativi alla sede o alle sedi di esercizio dell’attività professionale.
Per le variazioni successive — rinnovo della polizza in primis — sarà sufficiente trasmettere i dati aggiornati della copertura assicurativa entro i termini previsti, senza necessità di ripresentare l’intera documentazione già acquisita dall’Agenzia. È opportuno verificare con attenzione le istruzioni operative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per eventuali specifiche tecniche relative ai formati di caricamento dei documenti nella piattaforma.
Fase transitoria e obbligatorietà: le scadenze operative per i professionisti
La fase transitoria iniziata il 6 ottobre 2026 ha un valore pratico preciso: i professionisti che presentano comunicazioni in questo periodo possono già utilizzare Vi.diCo.Web, ma non sono ancora obbligati a farlo. Questo lasso di tempo è pensato per consentire la verifica delle credenziali di accesso, il caricamento dei dati e la familiarizzazione con l’interfaccia, riducendo il rischio di errori o ritardi al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo.
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Dal 11 gennaio 2027, invece, la trasmissione telematica tramite Vi.diCo.Web diventa l’unico canale ammesso per qualsiasi comunicazione relativa al visto di conformità: comunicazione preventiva, variazioni, integrazioni e rinuncia. Eventuali comunicazioni presentate con modalità diverse non saranno considerate valide. Per i professionisti che hanno polizze assicurative in scadenza a ridosso di quella data, è particolarmente urgente verificare che il rinnovo venga trasmesso nei termini e attraverso il canale corretto.
Implicazioni pratiche per gli studi professionali
L’introduzione di Vi.diCo.Web non è un adempimento isolato: si inserisce in un contesto in cui la gestione del visto di conformità è sempre più centrale nell’operatività degli studi. L’utilizzo del visto è condizione necessaria per la compensazione di crediti IVA oltre determinate soglie annue, per i rimborsi accelerati e per alcune tipologie di dichiarazioni. Un’interruzione nell’abilitazione — causata, ad esempio, da un rinnovo della polizza non trasmesso correttamente — può avere conseguenze immediate sull’operatività dei clienti.
Gli studi che gestiscono più professionisti abilitati dovranno organizzare un monitoraggio interno delle scadenze assicurative e delle variazioni da comunicare, assicurandosi che ciascun soggetto abilitato abbia accesso funzionante alla piattaforma e che le credenziali siano aggiornate. La responsabilità della comunicazione rimane in capo al singolo professionista, anche quando l’operatività amministrativa è delegata a personale di studio.
Chi non ha ancora verificato la propria posizione su Vi.diCo.Web — controllando l’accesso con le credenziali dell’identità digitale e la correttezza dei dati già presenti — ha ancora il tempo della fase transitoria per farlo senza pressioni. Aspettare gennaio 2027 per scoprire eventuali criticità tecniche o documentali sarebbe un rischio evitabile.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.








